Come ben documentano diversi studi, è indubitabile che, prima del 1540/41 - quando con l’avvento del dominio spagnolo e una serie di appositi editti caldeggiati dall’Inquisizione iberica gli ebrei furono espulsi da tutto il Regno di Napoli - un ruolo non secondario nello sviluppo di diverse città dell’Italia meridionale peninsulare e insulare, particolarmente siciliane, era stato esercitato anche da quelle comunità giudaiche che nei secoli precedenti avevano saputo inserirsi, a vari livelli, nel tessuto economico e sociale dei centri in cui si erano stanziate. Tracce di queste presenze e delle attività socio-economiche ad esse correlate si ritrovano soprattutto nelle transazioni commerciali dal momento che gli ebrei erano dediti per lo più alla pratica del prestito di denaro ad interesse, vietato dalla Chiesa ai propri fedeli.
Tale è la peculiarità, del resto, delle poche testimonianze in merito alla loro presenza, che si sono riscontrate nell’agro sidicino - caleno anche se la prima attestazione nota, risalente al febbraio del 940, riportata in un transunto citato all’interno di un atto conservato nell’Archivio di Montecassino, fa riferimento alla vendita di un fanciullo, avvenuta in Teano da parte di un ebreo - di cui non viene però menzionato il nome né tanto meno la località di appartenenza (che potrebbe essere stata, pertanto, anche una delle vicine città di Sessa, Fondi o Capua, abitate già in età romana da colonie giudaiche) - ad un tale Imelgari filio Imuni (1). In ogni caso sarebbe oltremodo inverosimile, per l’unicità dell’evento, immaginare un qualche commercio di servi e bambini da parte degli ebrei in questa e altre zone, come è stato ipotizzato da qualche studioso. Certo è, invece, che nella II ͣ metà del XIII secolo, sotto il dominio degli Angioini, subentrati agli Svevi nella sovranità del Regno di Sicilia dopo la battaglia di Tagliacozzo del 23 agosto del 1268, una comunità di ebrei era sicuramente presente in città come testimonia l’espressione Theanum cum Iudeis che si legge nelle tre cedole - le prime due datate 1276, l’altra 1277 - con le quali si certifica la corresponsione da parte di essi, unitamente alla popolazione di Teano, degli obblighi tributari nei confronti della fiscalità regia. In particolare, nella seconda cedola si fa riferimento alla tassazione, in misura di 58 once, 7 tareni e 15 grani versati per la distribuzione dei denari di nuovo conio emessi dalla zecca di Brindisi (2).
Se però con gli Svevi la presenza degli ebrei - che dopo un primo periodo nel corso del quale era stata avversata, fu quasi sempre ben tollerata e finanche migliorata allorquando con le Costituzioni di Melfi del 1231 promulgate da Federico II avevano acquistato, nonostante l’invariata considerazione di esseri inferiori rispetto ai cristiani, una più equa personalità giuridica - con la venuta degli Angioini, la loro condizione cambiò per molti versi registro a causa del differente atteggiamento, molto accondiscendente, tenuto dai sovrani della nuova dinastia verso la Chiesa, al cui appoggio dovevano in gran parte la conquista del Regno. Sicché il Papato, si era ritenuto in diritto, allo scopo di fare proseliti tra le fila ebraiche, di ispirare, a tal proposito, alcuni provvedimenti governativi: in primis, quello estremamente incisivo sul piano prettamente economico, che concedeva ai convertiti il privilegio di non partecipare ai mutui cui erano sottoposte le giudecche (i quartieri ebraici), nonché l’esenzione da qualsiasi pagamento fiscale (3); e, ancora, quello invece molto infamante per gli oppositori alla conversione, che richiamava l’obbligo, a chiunque tra i maschi professasse la “iudaica obstinatione”, di apporre, ben visibile sul petto, come stabilito “ab antiquo” nel 1215 dal IV Concilio Lateranense, una rotella di stoffa gialla cucita sulla parte sinistra del petto e, alle donne di indossare un velo dello stesso colore, analogo al contrassegno delle meretrici, il cosiddetto “sciamanno”.
Tuttavia, nel 1294, dei circa 1300 neofiti che nel Regno, avendo abbracciato la religione cristiana risultavano esenti dai pagamenti fiscali, gli ebrei teanesi ammontavano solo «ad alcuni» (4). Peraltro, contro le conversioni ed i convertiti si scagliarono più volte, vigorosamente, proprio i vescovi, i quali, con il cambio di confessione andavano a perdere le notevoli entrate loro dovute dagli ebrei che erano sottoposti, in quel tempo, alla giurisdizione episcopale. Non poche volte i neoconvertiti dovettero chiedere al re ed alla corte una sorta di protezione contro le vessazioni dei vescovi quanto non anche quelle dei funzionari regi. Pertanto, nel 1309, come ci informa Sigismondo Sicola (1673-1710), un archivista napoletano autore di diversi manoscritti poi confluiti nei registri cosiddetti della Ricostruzione Angioina, i pochi neofiti teanesi furono dichiarati, con un ulteriore atto di liberalità, protetti a vita del re e autorizzati a conservare il proprio nome e cognome (donec viverint immunes efficiuntur a rege et ibi eorum nomina et cognomina) (5). E ancora, quattro anni dopo, nel 1313, ai neoconvertiti fu rinnovato il provvedimento di esenzione dai pagamenti straordinari imposti alla città (6), mentre i restanti ebrei furono associati ancora una volta ai cittadini di Teano nell’ambito della generale contribuzione al fisco; il che lascia presupporre che essi dovevano essere ancora abbastanza numerosi nonostante l’opera di proselitismo attuata negli anni precedenti dai governanti locali in comunanza con la Chiesa (7). Nel 1316, tuttavia, i neofiti di Teano ottennero, a loro ulteriore gratifica, un proclama che deplorava gli ex correligionari per il cieco tradimento verso la vera fede (qui obnega la perfidia Judaice cecitatis ad cultum vere fidei redierunt) (8). Giuste da altre fonti, sappiamo che una comunità di giudei era ancora presente a Teano in un congruo numero anche nel 1332 (9).
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Note
(1) J.M. MARTIN -E. CUOZZO, Documents inédits ou peu connus des archives du Mont-Cassin (VIIIe-Xe siècle), in «Mélanges de l’école française de Rome», v. 103, n. 1, 1991, pp. 189, 192.
(2) I Registri della cancelleria angioina) (RCA), v. XLVI (1270-1293) (a cura di M. Cubellis), Napoli 2002, pp. 181, 257, 301.
(3) R. CAGGESE, Roberto d'Angiò ei suoi tempi, Firenze, Bemporad, 1922, I, p. 299. Tale esenzione fu decretata il 20 maggio di quell’anno.
(4) N. FERORELLI, Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII, Torino 1915, p. 55.
(5) Archivio Storico Napoli (ASNa), Ricostruzione Angioina, ms. di Sigismondo Sicola, III, f. 887; G. DI MARCO, Per una storia degli ebrei a Sessa, in «Rivista storica del Sannio», a. XV, s. 3 (2008), pp. 67-84.
(6) R. CAGGESE, op. cit , p. 299.
(7) N. FERORELLI, op. cit., pp. 61-62; R. CAGGESE., op.cit., p. 299.
(8) ASNa, ms. di Sigismondo Sicola, III, f. 915.
(9) A. LUCARELLI, Notizie e documenti, riguardanti la storia di Acquaviva delle fonti in Terra di Bari Dalle origini al 1799, Giovinazzo 1904, v. I pp. XXX-XXXV. Franco Pezzella
(da Il Sidicino - Anno XXI 2024 - n. 9 Settembre) |