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Indice Giampiero Di Marco
 
 

Domenico Colessa, detto Papone.

Il Masaniello di Terra di Lavoro.
La rivoluzione del 1647-48 in Terra di Lavoro.
(II parte)
 

 

Sessa Aurunca - Cattedrale (foto di Mimmo Feola)
 

All'interno dell'atto è inserita una carta sciolta che è una copia della disposizione fatta dal reggente Carlo di Tappia, marchese di Belmonte.

La città di Sessa ha presentato a Carlo di Tappia una carta con cui dice di aver ottenuto il Regio assenso di potere imponere gabbella de tre carlini per tomolo sopra la farina di grano et uno carlino per tomolo d'orgio et oglio et altro contenuti in detto Regio assenso per possere satisfacere tanti pesi forzosi che tene et accudire con la puntualità possibile in tempi così calamitosi al servizio di S: M: non può pratticarsi detta nova impositione ne trovarsi ad affittare senza l'intervento authorità e diligenza di persona qualificata che non meno faciliti l'espedienti che convengono per introdurne simili impositioni che usi ogni rigore copntro quelli che l'impediscono et deventino detta gabella che tenghi l'effetto suo et insieme facci exeq. le pene contenute nell'arrendamento della farina di questa fedelissima città di Napoli contra li trasgressori oltre haver l'harbitrio assoluto di procedere contro quelli e quanto sarrà conveniente per buono governo di detta città etc….
Nella carta si nomina Raimondo di Cardona Commissario affinchè esegua e faccia eseguire il bando con l'affitto della gabella e così si possa finalmente esigere questa nuova tassa.
Cosa ci dice quest'atto. Intanto che la gabella era stata immaginata nella città di Sessa per far fronte ai debiti dell'Università, forse si pensava di limitare l'applicazione ai soli due anni contenuti nel bando. Questo non lo sappiamo, però di essa in seguito non si ha notizia nei vari bandi di fitto degli appalti dell'Università.
Ci dice che vi era stata molta opposizione alla sua introduzione, tanto che la città si trova costretta a chiedere la presenza del Cardona per fare addirittura il banno.
Alla riunione poi non partecipano gli uomini del feudo di Montalto a latere Caschani, anche questo segno di un'opposizione latente o chiaramente manifesta. È molto probabile che la città abbia immaginato con questa tassa di porre finalmente rimedio al debito che si porta dietro e che si può far risalire alla somma chiesta in prestito di 50.000 ducati, donati al vecchio duca Consalvo II, quando questi voleva vendere la città al principe di Stigliano. Sul finire del Cinquecento i nobili si erano opposti e avevano donato la somma al duca per restare con la casa di Cardona.
In effetti il debito era stato contratto sotto la spinta dei nobili sessani che per la loro albagia non potevano sopportare di passare sotto il dominio dei Carafa che in quel momento avevano acquistato Teano, Carinola e Mondragone e che qualcuno di essi considerava un suo pari. Tutta questa operazione aveva gravato il bilancio dell'Università di Sessa di un debito quandocumque che non si era mai potuto eliminare. Possiamo soltanto immaginare che i Terzieri e i loro abitanti non fossero neanche un poco interessati alla questione, quale importanza poteva mai avere per loro passare da un padrone ad un altro. Però le conseguenze di questo prestito gravavano comunque anche su di loro, contribuendo ad aumentare la pressione fiscale.
Questi motivi sono tutti da tenere presenti e da vedere in sottofondo se vogliamo cercare di comprendere realmente la dimensione dei fatti che stanno per maturare.

Un altro atto appena di qualche anno precedente a quello che abbiamo illustrato è necessario tenere presente per le sue ripercussioni.
L'atto è del 1633 e con esso viene ratificato l'appalto fatto dalla città di Sessa per il taglio del legname sulla montagna demaniale di monte Massico. Si ricorda che la città possiede un grande demanio, costituito dalla montagna di monte Massico, dalla palude o Pantano e dalla Pineta. Inoltre possiede anche la montagna di monte Cortinella che divide il suo territorio da Roccamonfina.
Su tutto questo territorio i poveri e i senza terra esercitano da tempo immemorabile gli usi civici che sono il diritto di legnatico e di fienagione, il diritto di pesca e di raccolto di frutti e piante selvatiche (15).
Dalla metà del Cinquecento in poi il demanio plano della città è stato concesso in fitto per le necessità economiche della città e dei suoi terzieri. Il conduttore del fitto in genere utilizza le sconfinate pianure per pascolo delle bestie da allevamento ovino e bovino e concede la fida dei territori, cioè fitta la possibilità di proprietari di bestiame di poterle portare a pascolare nei terreni.
Però il conduttore può far disboscare, arare, dissodare, e coltivare a grano o altro una serie di terreni non paludosi che si trovano ai margini del demanio, ma sempre in pianura. Oppure concederli in fitto per gli stessi motivi. I poveri e senza terra che reclamano dei terreni da coltivare non riuscendo a farlo nei terreni di pianura proprio agli inizi del Seicento iniziano a disboscare e coltivare sui fianchi della montagna di monte Massico, creando le cosiddette Cesine, tutta una serie di terrazzamenti, con muri a secco in genere coltivati con olivi sotto i quali si può anche mettere il grano.
Queste Cesine sono abusive, fatte contro la volontà della città che non vuole concedere i terreni con contratti enfiteutici.
Questa lotta contro gli occupatori abusivi dura secoli perché il processo è comunque inarrestabile e incontrollabile e ancora oggi si possono ammirare le opere di terrazzamento e gli splendidi uliveti che dalla costa dietro Avezzano scendono fino alla punta di monte Cicoli verso il mare.
Il processo è costato lacrime e sangue a una folla innumerevole di lavoratori i quali hanno modificato con la loro opera costante la natura dei terreni di montagna.
Di questa moltitudine di persone, di protagonisti di una vera e propria trasformazione del territorio non abbiamo i nomi. La storia non li ha registrati, tranne che in qualche caso quelli che si trovano negli atti notarili. Anche i cavalli partecipano alle battaglie, a volte determinano addirittura la vittoria o la sconfitta, ma nessuno scriverà la storia dei cavalli. Così nessuno ha scritto la storia di coloro che vollero coltivare nelle Cesine, ma la loro opera è tutta lì a testimoniare la volontà e la cocciutaggine con cui l'uomo opera nel tempo.
Le Cesine sono anche la testimonianza della lotta tra città e campagna che da sempre caratterizza il nostro territorio e che vede nel 1647-48 un momento cruciale di uno dei suoi tanti episodi.
Sono la testimonianza della vera questione in gioco in questo frangente rivoluzionario. Da una parte la volontà dei grandi proprietari terrieri di condurre i terreni a pascolo con impiego di scarsa mano d'opera neanche tanto qualificata, tranne quella dei casaioli. Dall'altro i contadini che vogliono combattere il paludismo, fare opere di bonifica e mettere i terreni strappati alla malaria a coltivazione intensiva.
Il 19 aprile del 1633 viene stilato un atto dal notaio Giovan Antonio Impaccio tra i sindaci della città di Sessa per l'anno 1632-33 Aloisio Cossa, Girolamo Traetto e Francesco Vaccaro i quali con gli eletti Girolamo Passaro e Giovanni Verrengia del terziero di Piedimonte, Giovan Vincenzo Pugliese e Cesare Mazza eletti del terziere di Lauro i quali tutti dicono di agire anche per conto del terziere di Cascano, stipulano un contratto per l'appalto del taglio di legname sulla montagna di monte Massico a Berardino del Forno di Rocca di Cambio socio anche di Giovanni Riazzo della terra di Pettorano (16).
Il contratto è stato più volte integrato e di nuovo riscritto perché alla sua stipula mancano i rappresentanti dei feudi, e anche per la revisione del prezzo iniziale di fitto (17). Qui si riporta l'atto finale di appalto che ha visto una travagliata gestazione.
L'appalto del legname che sulla costa della catena montagnosa denominata di monte Massico da Pietra Sciumola a derittura a Pietra Longa sotto la strada che va da detta pietra sciumola a detta pietra longa qual'acqua pende da una costa di montagna al altro che detta acqua corre dentro lo Canale detto de lo Scorzo et camina et va per insino allo legname che li anni addietro fu per detta città et terzieri venduto del monte di Cicoli con certi patti capitoli et condizioni.
Tra i patti vi è anche il diritto di sementare e far sementare il terreno libero dagli alberi nello spazio di tempo di durata dell'appalto che è di tredici anni. La quantità massima di grano che si può sementare è però di dieci tomoli l'anno. L'appalto viene vinto in una prima licitazione per la somma di ducati 4000.
Per la somma e a sua garanzia si nominano come plegiari o garanti Alfonso Pascali, Scipione Pascali, i chierici Tommaso, Vincenzo e Giovan Battista Pascali e Giovan Battista Jovene che si obbligano in solidum a pagare nel caso venisse meno l'appaltatore. La cosa era prevista nei Capitoli della città nel caso che un corpo vendibile fosse appaltato a un forestiero. In un secondo momento era intervenuto il cittadino Cesare della Marra che aveva offerto, sempre secondo le consuetudini, l'ultra sesta, cioè un aumento superiore alla sesta parte del prezzo spuntato nella licitazione fatta ad extinctum candele sulla pubblica piazza.
Della Marra aveva offerto nella Camera Ducale la somma di 4670 ducati. A questo punto i due appaltatori erano ricorsi nella Regia Camera della Sommaria sostenendo che dovevano essere preferiti come primi licitatori offrendo la stessa somma di 4670. Si riporta qui l'atto integralmente.

Die decimo nono mensis aprilis prime indictionis 1633 Suesse, fatemur quod predicto die in nostra presentia personaliter constituti Aloysio Cossa, Hyeronimus Traetto et Franciscus Vaccaro sindici et electi Universitatis Civitatis Suesse in presenti anno, Hyeronimus Passaro et Ioannes Verrencia sindici et electi in dicto presenti anno Universitatis tercerii Pedimontis, Ioannes Vincentius Pugliese et Cesar Mazza sindici et electi Universitatis tercerii Lauri. In dicto presenti anno prefati sindici sponte agentes infrascripta omnia per se ipsis dictis nominibus et p eorum universitatibus supradictis respective et sim . respective, omnes personali et in solidum agentes nomine et p. parte universitati tercerii Caschani p. qua universitate personali dictis nominibusut illis pres. Contractum et omnia in eo contenta ad omnem infr. Berardino de Furno de terra Rocce Cagni.
Prefate vero partes asserunt coram nobis q. olim in anno preterito et proprie sub die decimo nono mensis octobris 1632 per predecessores sindicos dicte Civitatis Suesse et predict. Terceriorum ad lumen et extinctum candele fuisse vendita Joi. Riazzo de Terra Pettorani tunc pres. Et ultimo licitatori et plus offerenti et emendi tam p. se q. nomine et p. parte dicti Berardini de furno omnia et singula lignamina sistentia in montanea dicte civitatis et predict. Terceriorum distinta cioè: da pietra sciumola a derittura a pietra longa sotto la strada che va da detta pietra sciumola a detta pietra longa qual'acqua pende da una costa de montagna al altra che detta acqua corre dentro lo canale detto de lo Scorzo et camina et va insino allo legname che l'anni addietro fu p. detta città et terzieri venduto del monte de Cicoli con certi patti, capituli et conditioni et fra li pacti viè che fusse lecito al detto giovanni compratore nomine quor. Sementare et fare sementare in d. montagna nello luogo dove se tagliava d. legname per tredici anni continui tommola dieci di grano l'anno et questo p. prezzo de ducati quattro milia p. esso Giovanni in solidum con Alfonso Pascali, Scipione Pascali, clerico Thomaso, clerico Vincentio et cl. Gio. Bapta Pascali et gio. Bapta Joveno in solidum promisero pagare fra certo termine et paghe con la promissione del evittione imp. Et con la promissione de la ratificatione del istrumento de detta vendita et pagamento di denari da farsi per esso Berardino in certo tempo mediante istr. rogato per mezzo di me predetto notario al quale se habbia relatione et de indi p. Cesare della Marra de Suessa essersi comparso et haver offerto la integra sesta parte de più delli predetti quattromilia per lo prezzo di detto ligname che sono in tutto duc. quattro milia seicento settanta senza però lo predetto patto et facoltà de sementare et fare sementare le suddette tommola diece de grano ogni anno in detta montagna al qual patto detto Cesare se renuntiava sopra la quale offerta essendosi accesa la candela avanti lo ill.mo sig. marchese Reg. Tapia precedentino li debiti banni la candela predetta si extinse alla detta offerta fatta p. d. Cesare p. d. 4670 ducati senza il patto et facoltà sementare et fare sementare d. grano ogni anno. Per il chè p. lo ill.mo sig. Reg. Tappia fu provvisto che a beneficio del d. Cesare della Marra p. li detti offerti duc. 4670 senza la potestà di sementare et far sementare in d. montagna lo d. grano servata la forma de la sua offerta et fusero fatte le debite cautele a beneficio di essa università et de lo Cesare quali cautele fatte se fussero spedite le publicationi
p. consignanda possessione dictorum lignaminum subgiungendo proporsi che dopo del detto tempo interposto p. ill.mo sig. Reg. si comparse Petro Berardino et Giovanni Riazzo et fecero istanza como primi compratori del d. ligname esserno preferiti nella compra del d. ligname p. lo stesso prezzo de duc. 4670 con l'istessi patti et conditioni posti nell'offerta fatta p. Cesare de la Marra. Per il quale ill.mo sig. Reg. auditis partibus fu provisto che lo sudetto Berardino de Furno et Giovanni Riazzo como primi compratori ut supra fussero preferiti nella compra del d. ligname p.li sudettti duc. 4670 senza pero la facoltà et potestà de sementare et far sementare lo sudetto grano serbata la forma del offerta fatta p. d. Cesare della Marra. Dummodo che essi Berardino et Giovanni non pretendono et exigano cosa alcuna da la Università de la sudetta città et terzieri p. causa del interesse et danni patiti p. essi p. la sudetta compra et perciò furno spediti pub.ni da lo ill.mo sig. Reg. a beneficio di d. città et terzieri così circa il pagamento de li sudetti 4670 duc. como di ogni altro che conteneva la offerta fatta p. detto Cesare, con renonziare anco ex prom. essi Berardino et Giovanni al p. patto de sementare lo grano senza prometterlo nello futuro tempore pretendere ne exigere ne fare pretendere ne exigere da essa città et terzieri cosa alcuna p. causa del interesse che forsi essi Berardino et Giovanni havessero patiti per causa di d. vendita et p. qualsivolgia altra causa se li fusse consegnata la possessione de lo legname como de le cose tutte suddette si hanno fatto constare p.provisione de lo ill.mo sig. Reg. del tenore seguente:
inseratur
Giudice a contratto Giovan Battista de Achille, testi il presbitero Francesco Mercadante, cl. Francesco Antonio Falco, cl. Jacobo de Pizzo, cl. Pietro de Tacco, cl. Carlo Monarca, cl. Andrea Bruno de Suessa, Francesco Polverino Brancia, Alessandro Tartagna UID Giovanni de Borgia de Neapoli et cl. Tommaso de Zillonis de Suessa.

All'atto è acclusa la copia dei patti e condizioni del fitto.

Patti e condizioni osservandi nell'offerta fatta da Giovanni Riazzo da Pettorano per la vendita de le legna della montagna con li confini d'essi describendi ut infra p. prezzo de d. 4000 per d. sua offerta.

In primis esso Giovanni promette pagare d. quattro milia per d. legna cioè ogni anno d. seicento et cominciare a fare la predetta paga di essi nella fine d'agosto p. venturo 1632 et cossì continuare ogni anno d. paga di duc. seicento con expr. In p. et elettione di curia in q. città che si possa citare in d. curia como fusse citato da persone per procedere alla liquitatione et in citatione da farsi fisis de lo instrum. Con consilio facendo cum pacto anco expresso che mancando il d. Giovanni da li pagamento delli predetti duc. 600 anno per anno nel tempo promesso ut supra sia lecito che detta città et suoi sindici presenti et futuri di prohibire et interdicere il taglio di detta legna et sequestrarli anco quello che essendo tagliati con dare a detta città idonea et sufficiente plegiaria in p. con essa di pagare ut supra.
Item che al d. Giovanni sia lecito per anni tredici tantum incominciando da hoggi de tagliare et fare tagliare la legna di d. montagna distinta et confinata vs: da pietra sciumola a derittura a preta longa sotto la strada che va da detta pietra sciumola a detta pietra longa quant'acqua penne da una costa di montagna al altro che detta acqua corre dentro lo Canale dello scorzo che va per insino allo venduto di monte de Cicolo et non altrimenti et che d. taglio non debia excedere li terreni predetti perché cossì si fa di patto expresso dico fra il termine di anni tredici tantum.
Item che dove il d. Giovanni e suoi operari tagliaranno una volta in d. luogho ut supra confinato non possa ne volglia di nuovo tagliare et fare tagliare cosa nessuna ma debia restare a beneficio di detta città.
Item che li predetti duc. 4000 da pagarnosi ut supra se debiano effettualmente pagare fra il termine di sei anni vs. ogni anno nella fine agosto li suddetti duc. 600 et cussì continuare d. pagamenti per anni cinque che importeranno duc. 3000 et li altri duc. mille al complimento pagarli il sesto anno nella predetta fine d'agosto.
Item essi sindici presenti et futuri siano obligati como promettono p. effetto difendere il d. Giovanni alle proprie spese di essa città tutte le liti che li fussero mosse in qualsivoglia tribunale per causa del tagliamento della detta legna della montagna per detta città di Sessa et manutenerlo in la possessione di d. tagliamento altrimenti siano obligati a tutti i danni spese et interessi preter però d'ogni molestia che forsi li potrà dare dalla Regia corte per la quale non sia essa città e suoi sindici obligati a cosa alcuna ma sia però di esso Giovanni a defendersi da quella a sue proprie spese.
Item che tutti li frutti di detta legna superiori pendenti infra detto tempo d'anni tredici sia et debia essere di essa città alla quale sia lecito di posserli fare recolligere et ponere da quella animali et persone che meglio parerà ad essi sindici et il detto Giovanni in quello non habbia parte alcuna nelo infrascripto tempore d'anni tredici dummodo alcuno si impedischi il tagliamento che detto Giovanni volesse fare.
Item che p. detto tempo d'anni tredici al detto Giovanni sia lecito di querelare tutte quelle persone che ritroverà a tagliare nelli confini predetti tantum et non in altro et tutto quello che sequirà havere et percipere per causa di d. querela sia et debia essere d. detto Giovanni.
Item che li detti città et habitanti della predetta città e suoi Casali et territori non possano né debiano tagliare né fare tagliare qualsivoglia quantità di legna etiam minime nel predetto luogo di montagna di legna venduta a detto Giovanni et confinatamente non sia lecito ad essi cittadini et habitanti di posserne tagliare per uso loro tantum secondo la forma del solito nel altro remanente di tutta la montagna.
Item che al d. Giovanni li sia lecito di pasculare con li suoi animali bovini cavallini nel numero di trenta bovi et venti cavalli tantum et non possa excedere detto numero d'animali et detto pascere li sia lecito farlo tantum nel luogo et terreno delli parti di sopra non doverrà fare il tagliamento di detta legna et non excedere da quella et pascere nel rimanente di tutta la montagna per lo quale pascere non sia obligato pagare fida ne altra cosa sopra la quale offerta doverà allumarsi la candela.
Item che sia lecito a detto Giovanni fra detto tempo delli suddetti anni tredici sementare et fare sementare a suo beneficio nell'istesso luogo dove farà tagliare detta legna et non excedere li terreni preditti ut supra tomola dieci di grano ogni anno, quali tomola dieci di grano li possa seminare insieme et unite q. luoghi eligendi per esso Giovanni infra li confini predetti et ogni uno di detti luoghi sia capace de tomola dieci et non più et semel fatta elettione non possa cambiare più ne variare altri luoghi, verum tagliando tutte le legna venduteli prima del tempore di sei anni sia obligato esso Giovanni et suoi plegi et altri intr. Obligati possere tutti li quattromilia duc. predetti alla città non obstante che esso habbia tempo sei anni a pagare detti denari et tredici anni a tagliare detta legna et non possa più seminare li dieci tomola di grano ogni anno verum tagliando fra tredici anni secondo il patto debia pagare fra sei anni secondo il predetto patto et seminare ut supra secondo il predetto patto.
Offerta p. Plegi et instr. obligati alli pagamenti delli duc. 4000 Alfonso Pascali, Scipione Pascali, cl. Tomaso Pascali, cl. Vincentio Pascali, cl. Gio Batta Pascali et Gio. Batta Jovene et esso Giovanni promette fra termine di doi mesi ab hodie fare ratificare l'instr. di detta vendita con tutti li pacti in esso contenuti et per lo pagamento p. d. Berardino del Forno il quale se obligarà inserire tutte le cose contenute in detto instrumento facendo.

Lo Stato discusso dal reggente Tappia.
A questo punto ritengo infine sia importante riportare lo Stato Discusso, cioè il Bilancio rivisto e approvato, dell'Università di Sessa nell'anno 1627 dal reggente Carlo di Tappia. Anche questo documento venne pubblicato da Gabrieli senza ulteriori informazioni (18).
Vediamo dapprima il bilancio preventivo inviato per la revisione e poi quello definitivo reinviato a Sessa dopo le opportune variazioni del Tappia. Esso dimostra come lo Stato centrale tenta in questo frangente di mettere ordine nell'economia disastrata dei comuni.

Stato nel quale si ritrova la Città di Sessa della Provincia di Terra di Lavoro conforme la relatione per essa inviata, sotto la data delli 16 del mese di ottobre 1627 quale dice di essere stata numerata in fuochi 880 per la vecchia numerazione et li effettivi sono fuochi 620 e vennero a mancare fuochi 260.

Dunque come prima cosa si nota che il bilancio preventivo viene inviato dalla città in data 16 ottobre alla Camera della Sommaria, certamente dai sindaci per l'anno 1627-28 che sono Scipione Pascali, Antonio d'Avanzo e Lucio Marchese.
La città mette le mani avanti e innanzitutto pretende che il numero dei fuochi per cui è stata numerata non è quello di 880 ma di 620, essendo venuti a mancare molti fuochi. Intanto la Sommaria sottolinea scrivendo molto chiaramente che questa è una pretesa della città che va quanto meno controllata.
Si ricorda che i fuochi corrispondono non a un censimento vero e proprio, ma è un numero che definisce il numero di focolari attorno ai quali si riunisce un nucleo familiare più o meno allargato, ma questo numero è di solito contrattato con la Regia Corte e quindi soltanto lontanamente esprime un numero di abitanti, non essendo compresi in esso i fuochi esenti, i nobili privilegiati, i non abbienti.

ENTRATE
Per lo quartuccio della carne ch'a chianca aperta soleva vendersi
Duc. 400, questo anno con molto incomodo di cittadini si è affidata
Duc. 870 perciò si pone per duc. 400 conforme il solito 400
Per le due parti de l'herbaggio, detto il Demanio 1200
Per lo jus vendendi panem 640
Per le Botteghe lorde 290
Per la gabella del vino e pesce 190
Per le Banche e Statele 123
Per la gabella dell'oglio 42
Per la mastrodattia delle Fiere 20
Quali ENTRATE più o meno secondo le occasioni sono 2905

Di più l'Esattione delle Facoltà notate nel Cedolario cavato dal Catasto di Sessa conferente delli Casali quali ascendono alla somma di duc. 176.616, 73
Dalli quali dedottone li disgravj et impotenti che occorrono ogni anno
se ne deducono duc. 8000, 00
restano depoi duc. 176.873 che li anni passati solevano esigersi a 10 e 12
per migliaro più o meno conforme l'occorrenza e quest'anno con
grandissimo strepito de cittadini per le necessità grandi di essa città
si esigono a ragione de 15 per migliaro che sono duc. 2653. 9. ½

sebbene prima del Catasto erano d'assai maggior somma e sono abbassati per le vendite di beni fatte a Monasterj, et a Preti et anco per donationi et assignationi de portioni fatte per li Padri alli clerici et a Preti et alienationi fatte a gente della Roccamonfina le quali sono franche del che n'è lite in Camera.

Per li fuochi notati nelli presenti Cedolarii ascendono al numero di 620 et dedottone li soldati del Battaglione, bracciali et sessagenari resta fuochi 500 che alla ragione di carlini 30 per ciascheduno sono duc. 1500

Per li Bonatenenti 200

Le entrate sono indirette e sono le gabelle sui generi alimentari messi dall'Università e concesse in appalto. Poi vi sono le tasse dirette imposte sui terreni e sulle persone e industrie. Naturalmente qui sono messi in atto tutti quei sistemi che nel tempo si sono escogitati per evadere le tasse. Come le manomorte dei monasteri, le intestazioni delle proprietà ai chierici, e poi la città enumera le numerose proprietà che sono state vendute a cittadini esteri come quelli di Roccamonfina che sono esenti per antico privilegio. Poi vi sono i pesi imposti sui fuochi, e la città oltre a pretendere che si tratta di soli 620 fuochi, deduce ancora altri fuochi dei soldati, dei braccianti che sono impotenti finanziariamente e gli ultra sessagenari e quindi la tassa è solo su 500 fuochi per 1500 ducati. Il tutto porta a una somma di ducati 7258

Andiamo adesso a vedere quali sono le Uscite.

Pesi che al presente tiene la città di Sessa

Per li pagamenti fiscali debiti alla Regia Corte e suoi assignatari: cioè alla SS.ma Annuntiata di Napoli, l'illustre duca di Sessa, Francesco Antonio di Lorenzo, li preti di Lunello et altri ducati 3806. 3. 6½

Creditori istrumentari
A Giovan Francesco di Transo, cessionario del Gloriosi et altri con regio assenso, per lo Capitale de ducati 5400 annui duc. 378
A Mattia Pascali cessionario di Annibale Puccio senza regio assenso per capitale di ducati 1000 annui duc. 70
Ad Alessandro di Francesco cessionario di Ottavio Pascali et altri senza regio assenso per Capitale di ducati 400 annui duc. 28
A don Ferrante di Cardona con regio assenso per Capitale di ducati 500 annui duc.
35
A Cesare della Marra cessionario di Francesco Montaquila cessionario di Scipione Piscicello per la vendita dei prati alla Zagarie annui duc. 16
All'Annuntiata di Sessa con Regio Assenso per Capitale di ducati 1200 annui duc.
84
Alla predetta Casa Santa che si hanno da estinguere l'anno intrante per lo Capitale di ducati 500 senza regio assenso annui duc. 35

Si elencano i debiti quandocumque che la Città ha assunto nel tempo, con i loro fruitori, che nel tempo sono anche cambiati, per cessione del credito da uno all'altro di essi. Si notano qui i debiti contratti con l'Annuntiata i quali insieme a quello di Cesare della Marra sono stati contratti per l'acquisto di terreni da aggiungere al Demanio, come quello delle Zagarie, un terreno a prato utile per i foraggi e l'altro di 1200 ducati per l'acquisto del fondo Schiavi, fatto pochi anni prima nel 1620.

Pesi e Provvisioni annue

Al Padre predicatore dell'Avvento e Quadragesima 120
All'Avvocato in essa 25
Al Procuratore in essa 18
Al Cancelliere 50
A due Giurati 15
All'Esattore delli Conferenti 150
Al Cassiero 150
A tre Cavallari della Marina per otto mesi che servono
a ragione di 6 ducati al mese 140
Alli soldati aggiunti alle torri 72
Al Torriero per le polveri 2
All'Avvocato in Napoli 60
Al Procuratore in Napoli 40
Alli soldati di Campagna per l'allogiamento d'ogni giorno,
che se li da duc. 5.1 l'anno, che sono per Sessa e Casali 1944
All'Erario delle Collette, era solito darsi ducati mille et perché non posseva esigersi per la potentia di alcuni cittadini con volerli dare più de ducati mille, furono forzati li Sindici predecessori due anni sono supplicare il S. C. che li destinasse commissario per Colletta, huomo d'authorità per fare detta Esattione quale fu commessa al dottor Ettorre Gramatico il quale con molta soddisfatione a detta Città fè detta esattione, tassatoli dal collaterale ducati trecento et così continuò per l'anno passato 300
Al Mastrodatti del Castello per l'Atti che occorrono,
copia de patente et altro ducati 12 et una resima di carta 13. 2. 10
Per le spese de liti in Sessa 20
Per spese de liti in Napoli per haverne molte et centenarie 50
Per il regalo di bone feste al sig. duca di detta Città e suoi agenti 25
Per il regalo di bone feste al rev. Vescovo di detta Città 30
Per il regalo all'Avvocato et Procuratore in Napoli e in Sessa 30
Per la pietanza solita ai PP. Cappuccini di due monasterij 30 + 30
Per vestimento et altre cose necessarie di detti Padri 15
Per la festa di S. Leone Protettore di detta città 6
Per la festa del SS. Sacramento 5

Spese Straordinarie

Per occorrenze et spese extraordinarie di detta città ogni anno
Con eccettuarne li Transiti di Compagnie spagnole et italiane
che non si comprendono in quelle 1500

Et per le liti che tiene la Rocca Monfina
bisogna farsi l'accesso, al che si spenderà 600

COLLETTIVA
INTROITO ducati 7258. 16

ESITO
Fiscali e suoi assignatari 3806. 3. 6½
Creditori istrumentari 646
Pesi e Provvisioni Ordinarie 3545. 2. 10
Spese Straordinarie 1400
Totale spese 9498. 16½

Per lo meno che mancano ducati 2240
Oltre di detto Esito detta Università si pone in Esito altri 600 per la lite che tiene con la università della Roccamonfina et per l'accesso che si ha da fare.
Deve per attrassato ad Assignatari di fiscali et a particolari che hanno prestato denari per pagare il Percettore et Assignatari 5850

(fine II parte)

NOTE

(15) Sul problema vedi CASSANDRO G. I., Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale, Bari, Laterza, 1943.
(16) ASC, notaio Giovan Antonio Impatio, 2498, f. 89 e sgg. Emptio lignamina p. Berardino de Furno facta a civitate Suesse et suorum terceriorum.
(17) ASC, notaio Giovan Antonio Impatio, 2497, f. 195. Emptio lignamina p. Giovanno Riazzo facta ab Universitate Suesse et illius terceriorum. Ivi, f. 205 v., Emptio lignamina p. Cesare della Marra facta ab Universitate Suesse.
(18) GABRIELI G., Da un Catasto all'altro, Il Mensile Suessano, 53, nov., 1987, p. 554. Comunque l'atto da me ritrovato si legge in ASC, Attuari diversi, 141/3.

Giampiero Di Marco
(da Il Sidicino - Anno XVI 2019 - n. 5 Maggio)