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Pecunia Olens - Come opporsi all'iniquio balzello sui rifiuti

 
Per i cittadini di Teano cè la possibilità di ricorrere alla Commissione Tributaria per ottenere l'applicazione di uno sgravio del 60% sulla tassa sui rifiuti a causa del gravissimo disservizio.
 

Paulo minora canamus, direbbe Virgilio: occupiamoci di cose più basse.
Dai fasti della storia locale al problema della monnezza il salto non è breve, ma necessario.
Non sono pochi i cittadini che, nel corso del 2006, hanno dato corso alle loro lagnanze protocollando richieste e note di denuncia presso lo sportello del Comune, in merito al disastro della gestione privatizzata del servizio di raccolta. Ma le risposte sono state evasive, quando non addirittura assenti. Puntuale come l'orologio di Ibiza (che reca la scritta: ultima multis, ultima per molti), un altro concessionario, questo sì molto efficiente e ligio alle scadenze, sta provvedendo a notificare gli avvisi di pagamento relativi alle rate impagate: si tratta, come è noto, della Publialifana Srl. Tali avvisi non vanno confusi con i solleciti di pagamento inviati in precedenza e corredati dei bollettini: essi presuppongono infatti l'iscrizione a ruolo del tributo, ed equivalgono a delle vere e proprie cartelle esattoriali. E, proprio come le cartelle, sono impugnabili entro i canonici sessanta giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.
Ma eccoci al punto nevralgico della questione: è dovuta la T.a.r.s.u. 2006 dai cittadini teanesi, alla luce dei disservizi patiti dall'intera collettività durante l'anno di riferimento? E se sì, in che misura? I manuali insegnano che la differenza tra imposta e tassa risiede nel fatto che l'imposta è una prestazione coattiva “senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell'ente pubblico”, pura espressione di un potere di supremazia erariale da parte dello Stato; mentre la tassa è, almeno entro certi limiti, una entrata “commutativa” o “quasi commutativa” :vale a dire che il prelievo fiscale deve essere collegato in ogni caso alla erogazione di un servizio da parte dell'ente pubblico ed al beneficio che il cittadino contribuente ne trae. Ed è certamente in questo spirito che il D.Lgs. n. 507/93, che regola la tassa sui rifiuti in questione, ha previsto all'art. 59, comma 4, quanto segue: “se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 [regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, n.d.a.], relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2”. Coordinando la lettura del comma 2 con quella del comma 4 si apprende, udite udite, che la tassa da pagare in caso di violazione del regolamento deve essere commisurata al 40% della tariffa! C'è in pratica la possibilità di ricorrere alla Commissione Tributaria per ottenere l'applicazione di uno sgravio del 60% dell'addebito contestato, sempre se non vi provvede prima il Comune in sede amministrativa (ma Teano ha fatto finora orecchie da mercante). Tale sgravio è dovuto, come confermato dal successivo comma 6, anche se l'interruzione della raccolta sia dovuta a “motivi sindacali o ad imprevedibili impedimenti organizzativi”. Ma resta il problema di fornire un idoneo supporto probatorio alle circostanze lamentate nel ricorso: il processo tributario non ammette infatti la prova per testimoni, per cui il convincimento del giudice è affidato interamente alle produzioni documentali: in altre parole, a pezzi di carta idonei a fornire la prova del fatto di cui si afferma la verità. Nel nostro caso, ribadiamolo, occorre provare che vi sono state “gravi violazioni” del regolamento comunale. Verosimilmente, direi che si può fare affidamento sui numerosi articoli ospitati dalla stampa locale, o sulla raccolta di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sottoscritte dai cittadini (che surrogherebbero in qualche modo la testimonianza verbale), o sulle note di denuncia protocollate presso il Comune dai cittadini stessi.
Il regolamento comunale in materia di rifiuti è in realtà molto vago circa la questione delle “distanze” e della “frequenza”, rinviando per l'indicazione precisa di tali elementi ad un “Programma di Organizzazione del Servizio di raccolta”. Ma alcune violazioni regolamentari causate dalla sciagurata gestione dell'anno passato si profilano macroscopiche ed inoppugnabili: basti pensare alla violazione dell'art. 2, che recita testualmente “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo […], senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse”. O a quella dell'art. 5: “ La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in condizioni di sicurezza” e in modo tale da “garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”. Ma quella che le riassume tutte, in un certo senso, ed è anche la fotografia più fedele della gestione catastrofica portata avanti dal Consorzio Ce4 e dalla Egea Service Spa, è la violazione del “crono-programma degli obiettivi” di cui all'art. 17: il Comune doveva raggiungere l'obiettivo del 70% dell'attivazione del servizio di raccolta porta a porta entro il terzo anno dall'introduzione dello stesso. Invece, la percentuale stimata per il 2006 (terzo anno, appunto) è del 17%, e non raggiunge neanche alla lontana quella del 41,65%, stabilita come minimo per l'anno precedente!
Alla luce delle considerazioni svolte (e delle cifre riportate), non resta che augurarsi di avere a che fare, quando sarà il momento, con una commissione i cui giudici abbiano la dote quanto mai rara di saper leggere e scrivere…

Emiliano D'Angelo
(da Il Sidicino - Anno IV 2007 - n. 8 Agosto)