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Indice Renato Cifonelli
 
 

Ricerca sul Catasto Onciario di un centro rurale di

Terra di Lavoro / Società ed economia a Pietravairano
nel XVIII secolo / (I parte)
 

I) - La riforma fiscale di Carlo III di Borbone
Il Catasto Onciario di Pietravairano del 1743, può essere annoverato tra i primi che furono compilati nel Regno di Napoli in ottemperanza alle disposizioni regie emanate tra il 1741 ed il 1742.
La formazione di un nuovo Catasto per tutto il Regno di Napoli, con la sola esclusione della Capitale e della Calabria Ultra, venne disposta dal Re Carlo III di Borbone (1734-1759) con dispaccio del 4 ottobre 1740, al quale seguirono nell'anno seguente le quattro Prammatiche de forma censualis et capitationis sive de catastis, con le quali la Regia Camera della Sommaria emanò dettagliate istruzioni alle amministrazioni locali per una uniforme attuazione del nuovo ordinamento tributario.
Il Catasto carolino, che mirava a colpire il reddito, fu chiamato onciario perché la valutazione della rendita veniva fatta in once, antica unità di misura e moneta di conto (1)
La rendita dei beni, ragguagliata all'interesse del 5% o del 10% del valore capitale dei cespiti dichiarati (2), era accatastata nella misura di un'oncia per ogni tre carlini, cosicché se un capitale di 100 ducati fruttava due ducati veniva iscritto per once 6.20 e se ne fruttava 10 per once 33.10.
Poiché le once venivano ad indicare ciò che noi chiameremmo reddito imponibile, praticamente è possibile risalire al capitale moltiplicando le once accatastate per sei ducati.
Lo scopo, che si prefiggeva la formazione del Catasto, di attuare una equa ripartizione del carico fiscale fra tutti i contribuenti, non fu realizzato completamente giacché si conservarono esenzioni e privilegi a tutto vantaggio delle classi più ricche e socialmente più forti, sicché, in definitiva, i tributi che si volevano dal Re ripartire sopra i beni furono caricati sulle braccia dei poveri.
La tassa sulla proprietà colpiva tutti i cittadini, comprese le vedove e le vergini in capillis tranne i padri onusti di dodici figli in possesso del relativo Privilegio della Regia Camera; le donne coniugate erano tassate soltanto per i beni extradotali, per quelli dotali era tassato il marito.
Le vergini in capillis erano le zitelle o monache di casa, ma in senso proprio le giovani nubili, che per segno di illibatezza dovevano portare i capelli raccolti e non scioglierli che il giorno delle nozze.
Accanto alla tassa sui beni che, tranne le esenzioni previste, colpiva in modo uniforme la proprietà, erano mantenute due tasse di natura personale: quella del testatico e quella sull'industria.
Queste tasse erano congegnate in modo tale da gravare unicamente sui lavoratori autonomi (artigiani, massari, etc.) e su quelli dipendenti, tra i quali, in particolare, su i bracciali, cioè su coloro che vivevano unicamente colle fatiche delle proprie braccia.
La tassa del testatico o capitazione colpiva, nella misura normale di 10 carlini, tutti coloro ch'esercitavano qualche arte non nobile, ma manuale.
Erano esentati dal testatico, ma non dalla tassa sull'industria, i sessagenari e coloro che vivevano di rendita, i nobili viventi nonché i Dottori in legge, i Medici fisici, i Notai ed i Giudici a contratto, tranne per questi ultimi chi esercitava un mestiere non nobile.
Se il testatico superava la misura prevista, anche le categorie esentate dovevano contribuire per la parte eccedente.
La tassa sull'industria gravava, invece, su i cittadini maschi di età non inferiore a 14 anni per il mestiere, arte o professione che esercitavano.
Era una tassa che colpiva in via presuntiva il salario, non era uniforme ma diversa, “secondo diversi sono i mestieri e che danno o maggiore o minore guadagno a chi l'esercita”, e si applicava nella misura fissata dalla Regia Camera della Sommaria:
- speziali di medicina e manuali: once sedici;
- procuratore, quando non è notaio: once sedici;
- sonatore, panettiere, azzimatore, cucitore, mandese, carrese, arte di far garra, calzolaio, massaro, barbiere, ferraro, fornaio, bottegaio: once quattordici;
- vaticale, tavernaio, ortolano, putatore, fabbricatore, armiere, chianchiere, polliere, cernitore, lavorante: once dodici.
La tassa sull'industria, così come determinata, era palesemente ingiusta perché si fondava ... su un accertamento sommario e forfettizzato dell'esistenza o meno, da parte di ciascun contribuente, di una capacità lavorativa, che veniva comunque tassata, anche se al limite questa capacità rimaneva per forza di cose solo virtuale ... cioè anche se il lavoratore non fosse occupato e non producesse perciò reddito alcuno ...
Non erano soggetti alla tassa sull'industria coloro che esercitavano professioni nobili, e poiché si riteneva che i relativi redditi provenivano dall'intelletto che è grazia divina, non potevano essere tassati i sessagenari, le donne, ed i minori di 14 anni ( dai 14 ai 18 anni la tassa era ridotta alla metà).
L'imposta patrimoniale gravava sulla rendita complessiva al netto dei c.d. pesi, cioè delle detrazioni previste dal legislatore quali debiti, censi, ed altre passività; la differenza tra le once dei beni e le once dei pesi rappresentava il reddito imponibile.
Ai fini fiscali erano considerati componenti dell'Università non solo i cittadini (abitanti o non abitanti) ma anche i forestieri che dimoravano nel Comune o vi possedevano beni.
I forestieri abitanti, pagavano la c.d. bonatenenza sui beni posseduti nel Comune e lo ius abitationis, mentre quelli non abitanti pagavano soltanto la bonatenenza.
Per una più equa ripartizione del carico fiscale si tassarono, sia pure in parte, i beni posseduti dai Baroni e quelli ecclesiastici, entrambi sino ad allora del tutto esenti.
Così, a norma del Concordato del 1741 con il Pontefice Benedetto XIV, furono tassati, nella misura del 50%, i beni ecclesiastici acquistati prima del 1741, ed interamente quelli acquistati in epoca successiva.
Per gli ecclesiastici in sacris si esentarono i beni di sacro patrimonio nei limiti della tassa diocesana, mentre per i Chierici in minoribus non fu prevista alcuna esenzione per i beni posseduti … perché debbono pur essi contribuire come i laici: se sono cittadini, come cittadini. Se sono forestieri, come forestieri.
I Baroni, invece, rimasero esenti per i beni feudali e furono soggetti al pagamento della tassa di bonatenenza (3) per i beni burgensatici e allodiali ...
Tutte le rendite da lavoro e da beni erano dichiarate con le rivele che dovevano essere discusse e verificate da una commissione, nominata dal Parlamento cittadino, composta da sei deputati, due per ogni ceto, e di quattro apprezzatori.
Gli estimatori o apprezzatori, con l'assistenza di uno scribente, all'uopo eletto dal Parlamento cittadino, dovevano apprezzare tutti i territori, vigne, oliveti, chiuse, foreste, difese, giardini (eccetto que’ piccioli che sono accanto le case per proprio uso), boschi, selve, arbusti, castagneti, terre seminatorie o pascolatorie … spiegandosi il possessore, la qualità e capacità dello stabile, la contrada e tutt'i fini e confini; allorquando si doveva procedere all'apprezzo delle loro proprietà si eleggevano altri due estimatori perché non fossero giudici nella causa propria.
Si faceva anche obbligo agli apprezzatori ed allo scribente di serbare il secreto degli apprezzi … senza palesargli ad alcuno (4).
Nelle rivele, che sostanzialmente possono essere assimilate alla denunzia dei redditi dei nostri giorni, ogni capofamiglia doveva dichiarare:
a) - nome, cognome, età ed attività esercitata e, se coniugato, anche le generalità della moglie e dei figli, dei quali, se maggiori di 14 anni, doveva essere indicata l'eventuale arte o professione;
b) - generalità ed attività di altri conviventi, comprese le persone di servizio;
c) - i beni in proprietà ed i pesi relativi con l'indicazione dei beneficiari, sia persone fisiche che giuridiche, tanto laiche che ecclesiastiche;
d) - gli animali posseduti;
e) - le rendite dotali, feudali nonché quelle derivanti da diritti reali di godimento o da capitali investiti in attività commerciale o creditizia (5).
L'Onciario, che rappresenta il documento conclusivo delle complesse operazioni catastali, contiene la registrazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che possedevano o producevano reddito in una determinata Università.
Le rendite dei beni descritti nell'Onciario, erano riportate, infine, nella Collettiva generale delle once, in funzione della quale si stabiliva l'ammontare delle tasse e si stilava il bilancio definitivo.
Sotto il profilo strettamente fiscale, mentre va riconosciuto al sistema tributario voluto dalla monarchia borbonica il merito di aver recepito il principio della tassazione dei beni ecclesiastici, che rappresentò senza dubbio un gran passo sulla strada delle riforme per quell'epoca (6), è, invece, del tutto negativo il giudizio per quanto concerne la ingiusta conferma dei tributo personale sulla testa e sulle braccia dei lavoratori (7) a fronte della posizione di privilegio mantenuta a favore del Baronato.
Va sottolineato, peraltro, che non poche Università rifiutarono di adottare il nuovo sistema tributario tanto che con dispaccio del 4 giugno 1767 fu riconosciuto il diritto delle Università a scegliere il modo di tassazione più adatto alle loro condizioni (8).
Il Catasto Onciario resta, comunque, una delle fonti più importanti e fondamentali per la storia economica e sociale del Mezzogiorno nel secolo XVIII, il suo contenuto ampiamente descrittivo fornisce un quadro completo ed attendibile della realtà dell'epoca sia nelle sue componenti sociali e sia nelle sue strutture economiche.
L'indicazione analitica dei nuclei familiari, con cui si aprono tutte le partite catastali, offre un insieme di dati socio-demografici che permettono non solo la verifica sull'effettiva consistenza della popolazione ma anche l'interpretazione in termini statistici delle sue ripartizioni per sesso, età, stato civile e condizioni sociali.
Senz'altro interessante è la struttura della società che emerge dall'esame degli Onciari.
Trattasi, essenzialmente di una società a struttura verticistica con in testa il Barone, seguito subito dalla categoria dei benestanti cioè dei c.d. nobili viventi o civili secondo il linguaggio catastale.
Mentre per nobili viventi dovevano intendersi quelli qui nullam artem exercent, sed consuetudine.aut origine nobiliter vivere reputantur (9) per i c.d. civili si tratta di una qualificazione non chiara ed assente nelle istruzioni catastali che parlano soltanto di nobili viventi per indicare una categoria di contribuenti che vivevano di rendita e che, sotto il profilo fiscale erano esenti ed immuni dalla tassa sull'industria e da quella sulla testa, anche se per quest'ultima potevano esservi soggetti in presenza di determinate condizioni di bilancio comunale; in linea di massima la qualificazione di civile può ritenersi indicativa, comunque, di un particolare status familiare distinto ed eventualmente anche nobile.
Va tenuto presente, altresì, che la qualifica di nobile vivente indicava uno status diverso da quello di nobile generoso, così come espressamente ribadito nel Regio Dispaccio del 19 gennaio 1758 (10).
Una posizione di rilievo, per numero ed importanza, era occupata dal clero, economicamente autonomo ed ancora più arricchito dalle espressioni concrete della religiosità dei fedeli (11).
Seguivano, poi, i liberi professionisti, per lo più espressione dell'emergente borghesia mercantile che terriera; alla base, infine, vi era il resto del popolo con i commercianti, gli artigiani, i contadini e quindi i bracciali, una categoria numericamente consistente anche se la più debole economicamente e spesso tassata in via presuntiva per la sola industria.
Non mancavano, inoltre, gli emarginati rappresentati dalle vedove sole, dagli invalidi e dai mendicanti.
È possibile, altresì, un'approfondita indagine sia per rilevare antichi toponimi, in massima parte scomparsi ai nostri giorni, e sia per verificare la presenza e frequenza dei cognomi in una determinata località.
È fuor di dubbio che i Catasti Onciari rappresentino uno strumento insostituibile di informazione storica nella sua più ampia accezione e i cui risultati risulterebbero di gran lunga più interessanti qualora l'indagine non fosse limitata a singole Università ma riguardasse ambiti territoriali ben più estesi.
La fonte catastale, infine, ci offre l'immagine di una società dell'ancien régime che pur avendo ancora nella Chiesa e nel feudo i cardini della sua struttura sociale non si presenta statica ma dinamica nel conquistare il futuro attraverso il consolidamento economico e l'ascesa sociale delle categorie emergenti dei civili, dei commercianti e dei massari, i quali, in particolare, con i proventi del loro diuturno impegno nell'agricoltura e nell'allevamento del bestiame, miravano, da tempo, a sottrarre la proprietà della terra alla rendita passiva che contribuiva non poco ad alimentare il lusso e gli ozi di quella nobiltà di provincia che consumava nella Capitale il frutto del sudore dei propri contadini. Marginale ed immobile restava, invece, la posizione sociale della donna, confinata, senza alcun appello, nel ruolo di madre e di lavoratrice a tempo pieno nei lavori dei campi ed in ogni altra attività che potesse coinvolgere la famiglia.
I Catasti Onciari, una volta esaurita la loro funzione fiscale, non sono stati utilizzati soltanto per la ricerca storica ed economica, ma sin dagli inizi del XIX° secolo sono sta-ti ritenuti dalla magistratura documenti probatori in materia di demanialità.
Infatti, già, la Commissione Feudale, istituita nelle Province Meridionali con decreto di Gioacchino Murat dell'11 novembre 1807, aveva riconosciuto piena efficacia probatoria alle iscrizioni catastali in sede di accertamento della qualitas soli, cioè della natura demaniale o meno di terreni in contestazione (12).
La Corte di Cassazione, con varie decisioni in sede di accertamento di usi civici ha ritenuto che gli antichi catasti onciari, in virtù delle garanzie con le quali furono creati, hanno rilevante valore probatorio in materia di demanialità (13), e che la dimostrazione della natura feudale di un territorio, ai fini della presunzione ubi feuda ibi demania, può essere desunta dalla dichiarata qualità feudale del territorio nelle rivele e negli apprezzi per la formazione del Catasto Onciario istituito da Carlo III di Borbone con le famose prammatiche del 1741 e del 1742 (14).

II) - Il Catasto Onciario di Pietravairano del 1743

2.1) - Atti preliminari

A metà del 1700, la Terra della Pietra conservava ancora integro il suo aspetto di borgo medievale sul quale dominava il Castello normanno che, da estremo baluardo di difesa, ospitava adesso soltanto il carcere baronale.
Una sintetica ed efficace descrizione di questo piccolo centro rurale di Terra di Lavoro è contenuta nella parte introduttiva del Catasto Onciario:
…..in questa Terra della Pietra prope Vairanum, Provincia di Terra di Lavoro, sita in una falda di montagna in prospettiva verso oriente, ben circondata di un recinto de muro e ben guardata da Torri, nella quale s'entra per sei porte, guarnite tutte di Portoni, Catenaccio e chiave, e sono videlicet: la porta del Cauto, di San Sebastiano, la porta della Grotta, la porta della Vigna, la portanuova e la porta di Sant'Andrea, ove entrato si ritrova la pubblica Piazza di una congrua larghezza, dove, per privilegio dell'Illustrissimo Re, che Dio guardi, ottenuto nell'anno 1741 per ogni mercoledì si fa pubblico mercato, per comodo del quale vi sono soppenne coverte a canali e sustenute da pilastri con cantonate di pietra viva lavorate, ed a fine di detta piazza vi è la insigne Collegiata Chiesa di S.Eraclio, speciale protettore di detta Terra, composta di nove canonici, quattro col peso della cura delle anime, tra li quali vi è la prima dignità col titolo di Arciprete, e cinque canonici semplici.
Dalla parte poi di settentrione fuori l'abbitato vi è un Convento de' Padri Domenicani sotto il titolo di S. Maria della Vigna da questa Università fondato e con nuove e moderne fabriche da' Padri Priori pro tempore abbellito ....
Il 4 agosto 1743 il Dott. Nicolò Albani, eletto (15) e cancelliere dell'Università della Pietra, certificava in Piazza l'avvenuta pubblicazione del Catasto in presenza dei deputati Dr. Niccolò d’Agnenica, Don Giovanni de Robbio, Federico Montanaro, Eraclio Lisi, Giuseppe Sivisano, Giuseppe de Felice e degli amministratori in persona dei sindaci Eraclio Vessella, Eraclio Iasimone e Pietro Massarotti, degli eletti Giuseppe Mariano e Crescenzo di Cerbo e del popolo che ne aveva avuta conoscenza attraverso un banno, pubblicato il giorno precedente nei luoghi soliti e consueti del territorio comunale.
Con l'avvenuta pubblicazione dell'Onciario, il Cancelliere poteva compilare il Libro dell'esazione, corrispondente all'odierno ruolo, da consegnare all'esattore per la riscossione delle tasse (16).
A Pietravairano le operazioni catastali avevano avuto inizio tempestivamente con la no-mina, da parte del Parlamento cittadino (17), della Commissione che doveva provvedere all'apprezzo dei beni ed alla discussione delle rivele.
Facevano parte di questa Commissione i seguenti cittadini:
per il primo ceto: Dott. Nicolò d'Agneneca e Don Giovanni de Robbio, Barone di San Marco;
per il secondo ceto: il giudice ai contratti Federico Montanaro ed Eraclio Lisi;
per il terzo ceto: Giuseppe Sivisano e Giuseppe de Felice;
per deputati ecclesiastici, da loro rispettivi Superiori eletti, il canonico Don Matteo de Nicola ed il Padre domenicano Frà Tommaso Eldes.
per apprezzatori: Francesco Simone e Domenico Paris di Pietravairano e Silvestro Colella ed Antonio Palumbo del Castello di San Felice.
Per la verifica e discussione delle rivele dei componenti della Commissione si provvide, a norma delle istruzioni regie, all'elezione dei seguenti deputati:
per il primo ceto: Notaio Stefano Bassi,
per il secono ceto: Domenico Marrocco,
per il terzo ceto: Paolo d'Antonellis Russo,
per apprezzatori: Francesco Ciorlano della Pietra e Tommaso Bilotta della Terra di Marzanello.
Il Notaio Eraclio d'Agnenica, anch'esso designato dal Parlamento, ne curò la redazione in duplice esemplare, uno dei quali fu conservato nell'Archivio comunale mentre l'altro venne inviato alla Camera della Sommaria a Napoli (18).
Vi sono registrate 575 partite catastali (Tabella n.2.1.1), 526 delle quali si riferiscono a persone fisiche, indicate secondo l'ordine alfabetico dei prenomi nell'ambito delle varie categorie previste dalla Istruzioni Regie, e 49 ad Enti ecclesiastici, cittadini e forestieri.

TABELLA 2.1.1: ditte accatastate nell'Onciario di Pietravairano del 1743
Cittadini abitanti 370
vedove e vergini in capillis 57
forestieri laici ed ecclesiastici non abitanti 43
enti ecclesiastici cittadini 34
ecclesiastici cittadini e forestieri abitanti 24
forestieri laici abitanti 15
cittadini assenti 10
enti ecclesiastici forestieri non abitanti 10
canonici e clerici cittadini abitanti 7
parrocchie cittadine e forestiere 5
Totale schede 575

(fine I parte)

NOTE
1 - VILLANI Pasquale, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, 1973, pag. 111.
2 - La rendita degli animali fu capitalizzata al 10% e non al 5% in considerazione del fatto che … oltre alle mortalità alle quali soggiacciono, fra certo tempo, indubbiamente andrebbero a fi-nire, se in luogo de' vecchi non si surrogassero de' giovani … ( VILLANI P., o.c., pag.119).
3 - Arresto della Regia Camera della Sommaria dell'8 giugno 1560.
4 - Prammatica del 17 marzo 1741.
5 - Il formulario della rivela dei cittadini e forestieri abitanti è inseri­to nella Prammatica del 17 marzo 1741, è riportato nell'Appendice, sub. 1.
6- DE MEO Giuseppe, o.c., pag.24.
7 - VILLANI Pasquale, o.c., pagg.105/106.
8 - MUSTO Dora, Regia Camera della Sommaria - I conti delle Università (1524-1807), 1969, pag.17.
9 - Arresto della Regia Camera della Sommaria del 26 settembre 1541.NO
10 - LOBSTEIN F.V. , Nobiltà e città calabresi infondate, 1982, pag. 8.
11 - AMBRICO G., Strutture di una università contadina meridionale a metà del sec. XVIII°, in Economia e Storia, n.1/1964, pag. 35.
12 - LAURIA Francesco, Demani e feudi nell'Italia meridionale, 1923, pagg. 492/494.
13 - Sentenza 21 febbraio1956, n.49, in Giurisprudenza Italiana, Massimario 1956,103.
14 - Sentenza 21 giugno 1966, n.1592, in Giustizia Civile, Massimario 1966, 914
15 - Gli eletti, unitamente ai sindaci ed al cancelliere costituivano i c.d. officiali de regimine ai quali era affidato il governo cittadino.
16 - DE MEO Giuseppe, o.c., pag.28.
17 - Il Parlamento cittadino, inteso quale assemblea popolare deliberante, si era sviluppato nel Regno di Napoli in un'epoca imprecisata che può farsi risalire all'età angioina allorquando si verificò il pas-saggio da una amministrazione locale, affidata esclusivamente ad organi di nomina regia, ad un gover-no cittadino rappresentato da cariche elettive espresse dalla volontà popolare. I Parlamenti, in genere, risultavano convocati nella giornata di domenica nella Piazza principale di Pietravairano ad eccezione di quelli concernenti l'elezione degli amministratori pubblici che, per antica consuetudine, avevano luogo l'8 settembre davanti alla Chiesa di Santa Maria della Vigna. Al Parlamento, universitas in unum congregata, potevano intervenire tutti i capofamiglia senza alcuna distinzione di condizioni personali o sociali; la convocazione era fatta a cura del banditore comunale la sera precedente, casa per casa. (Cifonelli Renato, Pietravairano in Terra di Lavoro - Percorsi di storia, 2005).
18 - Con il termine fuoco si indicava un gruppo familiare riunito attorno al medesimo focolare; convenzionalmente un fuoco si considera composto di cinque unità.

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XXI 2024 - n. 4 Aprile)