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Indice Renato Cifonelli
 
 

Gli Statuti municipali di Pietravairano (III parte)

 
Foto di Mimmo Feola
 

4. Norme processuali
Negli Statuti di Pietravairano sono contenute anche diverse norme di diritto processuale civile e penale.
Il processo, fatta eccezione per alcuni casi nei quali si doveva procedere di ufficio (74), era essenzialmente di tipo accusatorio (75).
Potevano proporre l'accusa la parte che aveva subito un danno a causa del comportamento antigiuridico altrui oppure un qualsiasi cittadino, quisque de populo, il quale, rilevata la violazione di una norma posta a tutela di un interesse pubblico, ne informava le competenti autorità per quanto di competenza.
Per la pronunzia di colpevolezza e l'irrogazione della pena prevista era sufficiente il giuramento dell'accusatore o di un solo testimone (76).
Per porre un freno alle accuse temerarie, forse dirette a conseguire soltanto 1'ingiusto profitto dell'attribuzione della quota della multa spettante all'accusatore, si richiedeva che questi non fosse persona calumniosa (77) perché, in caso contrario, si poteva procedere nei suoi confronti per il reato di calunnia (78).
La giustizia era amministrata principalmente da due giudici: la Corte del Capitano e la Corte dei Baglivi, mentre in materia di commercio era previsto il ricorso ai Sindaci ed agli Eletti (79) oppure soltanto al Sindaco (80).
Sia la Corte del Capitano che quella dei Baglivi erano competenti a conoscere dei giudizi per i danni dati alle proprietà che i cittadini di Pietravairano possedevano fuori paese nei territori di Scarpati, Marzanello, San Felice e Vairano: “Statutum et ordinatum est che tucte quelle persone de dicta terra de la Preta che possedeno in territorio de li Scarpati, et de Marchianello, de Santo Felice et de Vairano non possono accusar in altro loco che al Capitanio et baglivi de la Preta…” (81).
Questa competenza esclusiva dei giudici di Pietravairano e l'obbligo dei cittadini di proporre l'accusa secundum legem propriam rappresentano una sopravvivenza del principio barbarico della personalità del diritto.
I Baglivi potevano accusare soltanto davanti alla Corte del Capitano (82).
Un accenno alla Corte del Signore, ossia alla Corte Baronale, è contenuto nel capitolo relativo al procedimento di revisione e correzione dell'apprezzo (83).
Sia presso la Corte del Capitano che presso quella dei Baglivi erano addetti i mastrodatti, funzionari con compiti di assistenza e di documentazione dell'attività giurisdizionale, i quali, per il loro servizio, percepivano alcuni diritti (84).
Al Capitano, oltre ai diritti per l'esame dei testimoni (85), spettavano dieci grana per i decreti e un tarì per le sentenze definitive (86).
Le denunzie proposte avanti alla Corte dei Baglivi dovevano contenere l'indicazione dei testimoni e nello stesso giorno della presentazione erano registrate, a pena di improcedibilità, nel quinterno, un registro numerato prescritto dalla prammatica de modo procedendi del 1477 (87).
L'accusato non poteva accusare a sua volta nello stesso giorno della presentazione della denunzia nei suoi confronti (88).
La denunzia poteva essere revocata nei due giorni successivi e la Corte non poteva più procedere contro l'accusato eccetto il caso che nella fattispecie avesse la facoltà di procedere anche di ufficio (89).
Trascorsi cinque giorni dalla presentazione della querela si doveva dare inizio al procedimento (90).
Quando l'accusa era proposta dalla moglie, dai figli o da altri familiari era necessaria la ratifica del marito, del padre ovvero del proprietario dei beni e se costoro non erano presenti in Pietravairano l'accusa rimaneva sospesa per dieci giorni, trascorsi i quali si considerava confermata (91).
Il Capitano ed i Baglivi dovevano procedere sommariamente quando il valore della lite era inferiore a quattro ducati (92).
Per i sopralluoghi era prevista una particolare indennità a carico della parte istante: una gallina, se la località era all'interno del paese, due galline, se era ubicata nell'ambito del territorio comunale (93).
In materia di esecuzione civile era previsto (94):
- che, le procedure per debiti potevano aver luogo soltanto nel territorio comunale a seguito di bando e con le formalità fissate dalla Curia,
- che, il residuo del ricavo della vendita, una volta soddisfatto il creditore, andava restituito al debitore entro il termine di ventiquattro ore,
- che, in caso di vendita deserta, il bene restava aggiudicato al creditore.

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NOTE
(74) - Statuti Municipali, Cap. 79 - In quibus casibus procedatur ex officio.
(75) - L'accusa era promossa principalmente dal privato offeso dal reato.
(76) - stetur sacramento accusatoris vel unius testis.
(77) - Statuti Municipali, Cap. 2 - De colligentibus uvas, ficus, pera, mala, cerasia et alios fructus, et herbas vel quodcumque genus fructuum, et herbarum in possessionibus alienis.
(78) - Statuti Municipali, Cap. 7 - De capientibus ligna incisa et frascas; Cap. 14 - De bestiis spian-tantibus fossatum.
(79) - Statuti Municipali, Cap. 16 - De vendentibus ad pondus, vel mensuram non ordinatam et positam per catapanos.
(80) - Statuti Municipali, Cap. 33 - De negantibus vendere res venales positas per Catapanes.
(81) - Statuti Municipali, Cap. 103 - De possidentibus in territorio Marchianeili et Scarpati, quod non possint aliquem de dicta terra incusar nisi in Curia dictae terrae Pretae.
(82) - Statuti Municipali, Cap. 93 - De accusa per inquisitionem.
(83) - Statuti Municipali, Cap. 105 - De emendantibus et corrigentibus apprecium.
(84) - Statuti Municipali, Cap. 90 - De officio Magistri actorum Curiae; Cap. 91 - De scripturis seu peticionibus praesentatis coram Capitaneo et actorum Magistro; Par. VIII - Datur tabula actuario.
(85) - Statuti Municipali, Par. VIII - Datur tabula actuario.
(86) - Statuti Municipali, Par. XVIII – Solutio facienda de decretis Capitaneo.
(87) - Statuti Municipali, Cap. 59 - De accusis capiendis per baiulos, quo tempore debeant prosequi et in quinterno annotari; Cap. 92 - De baiuliis qual iter debeant proceder super denunciationibus.
(88) - Statuti Municipali, Par. VII - Accusatus non potest accusantem accusare eodem tempore.
(89) - Statuti Municipali, Cap. 11 - De ponenti bus ignem in restuciis, vel possessionibus; Cap. 16 - De vendentibus ad pondus, vel mensuram non ordinatam et positam per catapanos; Cap. 17 - De massariis et hominibus vendentibus res venales; Cap. 19 - De animalibus interfectis, infirmis, et cameratis; Cap.29 - Quod macellatores non interficiant animalia inter terram Pretae, et de venden-tibus pinguem porcorum; Cap. 31 - De tabernariis; Cap. 35 - De Catapanis; Cap. 43 - De octu-rantibus foramina sine meatus aquarum intus terram Pretae, vel eius dextrictu; Cap. 51 - De occupanti bus stradas et sinteria; Cap. 85 - De sedile terrae Pretae; Cap. 97 - De porcis retinendis in terra Pretae per nomine dictae terrae; Cap. 115 - De ponenti bus ignem in montibus.
(90) - Statuti Municipali, Cap. 59 - De accusis capiendis per baiulos, quo tempore debeant prosequi et in quinterno annotari.
(91) - Statuti Municipali, Cap. 80 - De accusis faciendis per uxorem et filios familias.
(92) - Statuti Municipali, Cap. 81 - De moventi bus litem in Curia.
(93) - Statuti Municipali, Cap. 99 - De provisione officialis cum ambulaverit ad videndum aliquam differenciam intus et extra terram Pretae.
(94) - Statuti Municipali, Cap. 45 - De promictentibus debitum et non solventibus et capientibus pignora et quanto tempore debeant tenere.


                                                                                  (fine III parte)

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XIV 2017 - n. 6 Giugno)

 
Foto di Mimmo Feola