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Indice Renato Cifonelli
 
 

Gli Statuti municipali di Pietravairano (II parte)

 
La torre del castello di Pietravairano (foto di Mimmo Feola)
 

2. Attività commerciale
I negozianti potevano esercitare la propria attività soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione (licencia) da parte dei Catapani che dovevano fornire loro anche i pesi e le misure indispensabili per l'esercizio del commercio, pesi e misure che gli stessi Catapani dovevano verificare due volte al mese.
In particolare ai macellai era fornito il rotolo a lo piso del rotulo de Thiano e ai tavernieri la misura de li barili del castello de la Preta (37).
Il barile, che serviva per misurare il vino, si componeva di tre quartaroni, ciascuno dei quali era formato da sedici coppe e la coppa era a la mesura de Santa Maria de le Coregie.
Per i massari che volevano vendere direttamente i propri prodotti non era prevista alcuna autorizzazione salvo la fornitura anche ad essi dei pesi e delle misure consentite.
Quando i Catapani avevano fissato il prezzo delle derrate nessun negoziante poteva rifiutarsi di vendere la propria merce a chi volesse acquistarla in contanti (38).
Per quanto riguarda il commercio della carne, del vino e del pesce gli Statuti prescrivevano che:
a) - i macellai non potevano vendere carne in quantità maggiore di quella stabilita dai Catapani, pena il sequestro dell'eventuale eccedenza (39), non potevano macellare gli animali, di notte, nei locali della macelleria (40) e non potevano rifiutarsi di vendere carne ai cittadini nella quantità normalmente sufficiente al fabbisogno familiare, tranne che la carne fosse richiesta in quantità maggiore per essere conservata (41);
b) - nelle macellerie non era consentito vendere la carne c.d. mortacina (42) né la carne di animali uccisi fuori dal macello (43), mentre si poteva vendere la carne degli animali macellati a seguito di infortunio sia pure ad un prezzo inferiore, da un terzo alla metà, di quello fissato per gli animali sani (44);
c) - per le esigenze della chianca (45) il macellaio era autorizzato a tenere nella defensa Ceschitelli, che si trovava fuori Porta Sant'Andrea, non più di cinquanta capi di bestiame, tra pecore e porci (46);
d) - nelle macellerie si poteva vendere a peso anche la carne de li animali salvagi al seguente prezzo per ogni rotolo (47): il cervo, grana 1, il cinghiale, grana 2 ed il capriolo, grana 3 (48);
e) - il lunedì e il martedì grasso, era permesso a chiunque di fare carne, di venderla a giusto peso e a prezzo libero senza alcuna imposizione facta per li Catapani (49) e qualora il rotolo o il peso non fossero risultati conformi era prevista la condanna al versamento di un tarì alla Corte e di dieci grana all'accusatore;
f) - i tavernieri non potevano macellare animali quadrupedi nelle proprie botteghe e né potevano venderne la carne a chicchessia (50), non potevano guadagnare più di otto grana a barile, per cui erano obbligati a dichiarare sotto giuramento il costo effettivo di ogni barile di vino acquistato in botte (51).
Il prezzo di vendita del vino veniva fissato in ogni stagione (52);
g) - il pesce, se di quantità superiore ai due rotoli, doveva essere venduto in piazza, presso la Porta di Sant'Andrea a peso e non ad inserta (53); i forestieri che non intendevano venderlo al prezzo fissato dai Catapani erano liberi di andarsene con la propria merce per venderlo fuori dal territorio di Pietravairano (54);
h) - le sarde, in quantità inferiore alle due centinaia, potevano essere vendute liberamente sia dai cittadini che dai forestieri (55) dietro pagamento ai Catapani della provvigione di 10 o 20 sarde, rispettivamente, per ogni cestella de sarde o soma di sarde (56);
i) - era consentito di collocare le nasse nel rivo magno da gennaio ad aprile purché alla distanza di non meno di duecento canne (57) l'una dall'altra e, trascorso detto periodo, era consentito a chiunque scasare et guastare li sopradicti nassari (58); la quantificazione di eventuali danni provocati dalla collocazione dei nassari era rimessa alla valutazione di tre homini da essere probi posti per la Corte cum iuramento (59).
Era severamente proibito l'uso della calce per catturare i pesci (60).
3. Polizia locale
Gli Statuti contengono norme relative all'igiene e sanità, alla nettezza e decoro dei luoghi pubblici nonché alla cura delle fontane e della viabilità urbana e campestre.
In materia di igiene e sanità pubblica, il 10 agosto 1487 Ferdinando II emanò la prammatica de salubri tate aeris nella quale, tra l'altro, si ordinava che ogni sabato i cittadini avessero spazzato innanzi alle loro abitazioni (61).
Gli Statuti Municipali di Pietravairano, per evitare, soprattutto durante i mesi più caldi, l'insorgere e il diffondersi di focolai epidemici, prescrivevano che nel periodo maggio - settembre, tale pulizia fosse effettuata quotidianamente da tutti gli abitanti, sia cittadini che forestieri, non appena emanato il relativo banno da parte del Capitano (62).
Le immondizie dovevano essere portate oltre la cinta muraria in alcune zone lontane dall'abitato (63) e, precisamente, fuori la Porta della Vigna in un luogo chiamato lo fosso intorno la vigna de Mastro Heramo, e fuori la Porta di Sant'Andrea verso le case de Mastro Thomase ferraro (64); i contravventori, oltre alla multa, erano obbligati al trasporto dei rifiuti nei luoghi prestabiliti (65).
In particolare era proibito insudiciare le vie e gli altri luoghi pubblici (66), gettare gli animali morti per le strade (67), lavare i panni alle fontane, tranne che al di sotto dello abeveraturo (68), fare lordicia et danno in alcuna fontana, puzo, rivo o vallone (69), tenere più di due maiali davanti alle proprie abitazioni e dare loro il pasto per strada tra maggio ed agosto (70).
Il letame raccolto nelle strade doveva essere portato via in giornata altrimenti chiunque poteva appropriarsene senza incorrere in alcuna pena (71).
Riguardo alla viabilità urbana e campestre era previsto che il Capitano con i Sindaci, quactro corregituri ed un discreto numero di cittadini all'uopo comandati, andassero a verificare lo stato delle vie pubbliche provvedendo alla loro manutenzione ed agibilità (72).
Era fatto obbligo a tutti i proprietari di provvedere al taglio dei rami che si protendevano sulle strade ed alla pulitura periodica delle siepi di confine (73) al fine di tenere sgombre le strade confinanti con i propri fondi.
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NOTE
(37) - Statuti Municipali, Cap. 35 - De Catapanis.
(38) - Statuti Municipali, Cap. 33 - De negantibus vendere res venales positas per Catapanes.
(39) - Statuti Municipali, Cap.22 - De vendenti bus carnem alio modo, quam carnes non sint posite, et extimate per Catapanos.
(40) - Ibidem.
(41) - Statuti Municipali, Cap. 23 - De recusantibus vendere carnes.
(42) - Statuti Municipali, Cap. 25 - De carnibus mortacinis.
(43) - Statuti Municipali, Cap. 31 - De tabernariis.
(44) - Statuti Municipali, Cap. 24 - De carnibus animalium casual iter percussorum. Sino a qualche anno fa vigeva ancora l'usanza di vendere ad un prezzo inferiore a quello corrente questo tipo di carne, c. d. a basso macello.
(45) - Termine dialettale per indicare macelleria.
(46) - Statuti Municipali, Cap. 111 - De defensa Ceschitelli.
(47) - Antica unità di misura di peso in uso nel Regno di Napoli.
(48) - Statuti Municipali, Cap. 27 - De carnibus animalium sjlvestrium.
(49) - Statuti Municipali, Cap. 54 - De consuetudinibus carnis blibium.
(50) - Statuti Municipali, Cap. 31- De tabernariis.
(51) - Ibidem.
(52) - Statuti Municipali, Cap. 32 - De lucro vini fiendo per tabernarios.
(53) - Termine dialettale per indicare filza o treccia di un determinato prodotto.
(54) - Statuti Municipali, Cap. 37 - De vendentibus pisces.
(55) - Statuti Municipali, Cap. 39 - De vendentibus sardas.
(56) - Statuti Municipali, Cap. 36 - De provisione Catapanorum.
(57) - Antica unità di misura lineare pari a circa due metri.
(58) - Statuti Municipali, Cap. n. 38 - De facientibus nassaria in rivo magno.
(59) - Ibidem.
(60) - Ibidem.
(61) - Di Niscia Annibale, Storia civile e letteraria del regno de Napoli: cioè dalla decadenza del l'impero romano sino alla dinastia presentemente regnante, Vol. I, 1846, pag. 260
(62) - Statuti Municipali, Cap. 43 - De viis mundandis et purgandis tempore estivo: Statutum et ordinatum est che ciascuna persona, tanto citatino como frostero habitante in essa terra de la Preta, buctandose lo banno da parte del Capitanio, che ogni persona annecta avanti la casa videlicet da lo primo de Magio per tucto lo mese de Augusto et Septembro, che sono cinque mesi, in ogni sabato mondar et scopar davante la casa sua solite habitacionis, et le mondecze portarle a li lochi consueti…
(63) - Statuti Municipali, Cap. 40 - De prohicientibus faenum, puleam, vinatias et alias mundicias.
(64) - Statuti Municipali, Cap. 41 - De proicientibus cadavera.
(65) - Ibidem.
(66) - Satuti Municipali, Cap. 44 - De prohicientibus mundicias et aliquas turpedines in viis et locis publicis; Cap. 85 - De sedile terrae Pretae.
(67) - Statuti Municipali, Cap. 41 - De proicientibus cadavera.
(68) - Statuti Municipali, Cap. 47 - De fontibus et puteis.
(69) - Statuti Municipali, Cap. 46 - De facientibus lurduram in fonte et puteo et devastanti bus Rivum et Vallonem.
(70) - Statuti Municipali, Cap. 97 - De porcis retinendis in terra Pretae per homines dictae Terrae.
(71) - Statuti Municipali, Cap. 110 - De adunantibus letamen in stradis pubblicis.
(72) - Statuti Municipali, Cap. 93bis - De provisione viarum publicarum et vicinatum.

(73) - Statuti Municipali, Cap. 56 - De non aperientibus viam habentem iuxta possessionem.                                                                                    (fine II parte)

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XIV 2017 - n. 5 Maggio)