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La vita amministrativa a Pietravairano tra il 1810 e 1829

attraverso le deliberazioni del Decurionato(*) (XII parte)
 
(*) La presente pubblicazione fa parte di un progetto relativo ad una ricerca sulla vita amministrativa a Pietravairano dal 1810 all'Unità d'Italia.
 

181)- 21 febbraio 1826
costruzione della Traversa da Pietravairano alla Strada Consolare degli Abbruzzi.
Poiché l'esattore dei fondi per la costruzione della Traversa da Pietravairano alla Strada Consolare degli Abbruzzi aveva rinuciato, si attribuisce, mediante incanto con la candela accesa, il diritto di esazione, con l'aggio del 3,70 % , ad Eraclio d'Agnenica che possedeva tutti i requisiti richiesti ed aveva prestato la dovuta cauzione.
182)- 24 aprile 1826
ricorso di Francesco Palmesano.
Poiché Francesco Palmesano aveva reiterato la sua richiesta di risarcimento nei confronti del Marchese Cusani che con l'apertura della sua Taverna (23) aveva violato il diritto di Privativa alla vendita del vino del Palmesano, si ribadisce l'obbligo del Marchese Cusani di versare al ricorrente, a titolo di indennizzo, la somma di 10 ducati, così come risultava ridotta dal Consiglio d'Intendenza la somma decisa dal Decurionato con la deliberazione del 20 febbraio 1826.
183)- 28 aprile 1826
ricorso del medico Vincenzo Bilotti.
Si rigetta il ricorso del medico condotto Vincenzo Bilotti, titolare di una pensione annua di 72 ducati, con il quale chiedeva gli arretrati della pensione per gli undici mesi che erano trascorsi dalla sua domanda in uno agli arretrati per mesi otto di onorario, facendo presente che il Bilotti godeva della pensione per una indulgenza del Decurionato e non a giusto titolo dacchè il servizio da lui reso non era stato di anni venti ed un mese giusta la legge ma benchè d'anni quattordici e mesi dieci, così come era pretestuosa sia la richiesta degli arretrati di undici mesi di pensione in quanto la
istanza per la pensione di ritiro era stata presentata il 21 maggio 1821 e la pensione era stata riscossa dal successivo mese di giugno sicché gli undici mesi di pensione richiesti si riducevano agli altrettanti giorni trascorsi dalla data della domanda (21 maggio 1821) alla data della riscossione della prima di pensione (1 giugno 1821) e sia quella relativa agli arretrati di otto mesi di stipendio in quanto di detto credito non era stato indicato neppure l'anno in cui sarebbe sorto rendendo impossibile qual-siasi controllo.
184)- 11 giugno 1826
pagamento di una gratificazione al medico condotto Ferdinando Cerbo.
In accoglimento dell'esposto presentato dal medico condotto Ferdinando Cerbo si delibera il pagamento della somma richiesta di 18 ducati a titolo di gratificazione tenuto conto, in particolare, della scomoda posizione del paese edificato su di un monte, dell'esistenza di sobborghi al di fuori dell'abitato, della moltitudine degli infermi assistiti soprattutto nei mesi di luglio, agosto e settembre, e non ultimo del fatto che tutto il suo impegno era compensato con un picciolo compenso.
185)- 30 luglio 1826
imposta sul macinato.
Per far fronte alle spese comunali, si delibera l'imposizione del dazio di grana sei sul macino del grano e del granone e di procedere all'affitto di questo dazio a norma dei regolamenti amministrativi.
186)- 5 settembre 1826
prescrizioni per l'esercizio finanziario del 1827; istanza di Francesco Iacobucci; fiera della Madonna di Loreto.
Si confermano per l'anno 1827 tutti gli affitti così come stabiliti per il corrente esercizio e si delibera: a)- che il dazio di grana due a rotolo su i salumi e salami vendibili andava pagato non solo dall'affittatore della Pizzicaria ma da chiunque, cittadino o forestiero, che lo avesse venduto nei mercati o nelle fiere; b)- che, per la vendita della carne si dovevano osservare i seguenti prezzi: grana 11 il rotolo, al netto del dazio, per la carne di magliato verace pecorino, e grana 9 al rotolo, sempre al netto di dazio, per la carne caprina e pecorina a condizione che il macellaio non poteva ammazzare gli animali e introdurli nel macello se prima non erano stati controllati dal Primo Eletto: c)- che, gli Affittatori dovevano pagare ogni bimestre al Cassiere Comunale in monete, metà di argento e metà di rame, con espressa rinuncia a qualsiasi detrazione per caso qualunque anche fortuito opinato ed inopinato ed offrire anche una obliganza solidale di persona probba e solvibile.
Si delibera, inoltre, di dare la somma di 30 ducati a Francesco Iacobucci in compenso delle perizie e delle misure di ponti e cunette effettuate in relazione alla costruzione della nuova strada che da Pietravairano conduceva alla Consolare di Abbruzzo, e di esprimere parere favorevole sulla richiesta del Comune di Caianello di tenere il mercato il giovedì di ogni settimana ed una fiera il 29 settembre di ogni anno e di esprimere, invece, parere sfavorevole sulla richiesta del Comune di Vairano di tenere una fiera annuale sotto il titolo della Madonna di Loreto sia perché la seconda domenica di ottobre già si celebrava a Pietravairano una fiera annuale sotto il titolo della Madonna di Loreto e sia perché trovandosi Vairano a circa un miglio di distanza ed in pianura e non sul monte come Pietravairano i commercianti certamente avrebbero preferito di recarsi alla fiera di Vairano.
187)- 9 settembre 1826
nomina di due Guardie rurali.
Si delibera la nomina di Stefano de Simone e Giovanni Rotondo a Guardie rurali per il pubblico vantaggio della custodia dei fondi.
188)- 6 novembre 1826
nomina del Cassiere comunale e dell'Amministratore del Monte Frumentario.In sostituzione di Antonio Iacobucci ,che aveva rinunziato alla carica di Cassiere comunale che esercitava da dodici anni, si approva la Terna degli eleggibili a detto incarico nelle persone di Benedetto Massarotti, Federico Cerbo e Nicola Scorpio.
Si approva, inoltre, la Terna degli eleggibili alla carica di Amministratore del Monte Frumentario, in sostituzione di Ferdinando Cerbo, che aveva rinunziato, nelle persone di Luigi Iasimone, Vincenzo Basso e Tommaso Altieri.
189)- 22 febbraio 1827
istanza di Giovan Battista Massarotti.
Si delibera di concedere a Giovan Battista Massarotti una gratificazione di 20 ducati in compenso delle fatiche estraotrdinarie dal medesimo fatte nell'eseguire i registri dello stato civile, statistiche e stati mensili del Comune riunito di San Felice nello scorso anno 1826.
190)- 18 marzo 1827
richiesta di un contributo da parte dei Padri Alcantarini di Pietramelara.
Si comunica di non poter accedere alla richiesta dei Padri Alcantarini di Pietramelara che avevano richiesto un soccorso per completare gli accomodi della loro Chiesa sia perché non era disponibile alcun supero delle rendite comunali, già di per se insufficienti a coprire le uscite, sia perché la Chiesa di Sant'Eraclio aveva bisogno delle cortine ordinate dall'Ordinario Diocesano in Santa Visita fino dallo scorso maggio e sia perché qualche risparmio sul Fondo delle spese impreviste era stato utilizzato per far costroire il letto, mortorio col panno corrispondente per la associazione dei cadaveri.
191)- 26 marzo 1827
costruzione del Ponte sul ruscello Guarana.
I Decurionati di Pietravairano e Pietramelara, riuniti in seduta comune su invito del Consigliere Provinciale Andrea Zarone presso la sua abitazione, perché indisposto, deliberano la costruzione del Ponte sul ruscello Guarana e stabiliscono che la spesa, da determinarsi dai periti Giovanni Lambiase per Pietramelara e Giulio Fiodilisi per Pietravairano, sarebbe stata ripartita in parti uguali tra i due Comuni.
192)- 8 aprile 1827
trasferimento del Magazzino dei generi di privativa da Capua a Santa Maria Maggiore (24).
Si comunica che l'approvvigionamento dei generi di privativa nel Magazzino di Santa Maria Maggiore sarebbe risultato di maggiore incomodo.
193)- 20 aprile 1827
ponte sulla Guarana.
Si nomina Antonio Iacobucci Deputato per il Comune di Pietravairano per assistere, con il Deputato del Comune di Pietramelara, alla perizia del Ponte da costruirsi sul rivolo della Guarana.
194)- 16 maggio 1827
istanza di Francesco Palmesano.
Si delibera di non concedere a Francesco Palmisano la richiesta dilazione del pagamento di 80 ducati che doveva dare a saldo dell'affitto delle botteghe lorde per l'anno 1826 in quanto per il mancato introito di detta somma erano rimasti in sospeso alcuni pagamenti in scadenza.
195)- 8 giugno 1827
richiesta di Vairano di sciogliere la promiscuità del Bosco della Verdesca.
Poiché da parte dei cittadini di Vairano si voleva sciogliere la promiscuità con Pietravairano degli usi civici nel Bosco della Verdesca e nominare gli arbitri per provvedere alla divisione, il Decurionato delibera di opporsi all'eliminazione del promiscuo e di lasciare sopravvivere una comunione che durava da quattro secoli e che era ritornata utile sia ai cittadini di Pietravairano che a quelli di Vairano, avendo considerato: a)- che, il popolo di Pietravairano non disponendo di terreno sufficiente esercitava la pastorizia nel bosco della Verdesca sia in inverno che in estate; b)- che, il Bosco della Verdesca era il solo che poteva fornire ai cittadini di Pietravairano la legna da fuoco durante tutto l'anno e l'acqua da bere nelle località di Riammella e della Molla; c)- che, il suolo della Verdesca, che prima dell'occupazione militare era diviso con giusto equilibrio in pascoli, terre coltivate e bosco, durante l'occupazione e sotto quell'Impero del capriccio e delle passioni era stato disboscato senza criterio da parte dei cittadini di Pietravairano e di Vairano con una riduzione notevole della parte boscosa e conseguentemente si era limitata la possibilità di trarne legna per il fuoco.
196)- 17 giugno 1827
nomina di due guardie comunali e sostituzione dell'usciere del Comune.
Per la nomina di due guardie comunali, si propongono le seguenti coppie di cittadini idonei all'incarico: 1)- Antonio d'Antuono e Stefano de Simone; 2)- Eraclio Zoglio ed Antonio Antonellis Russo, mentre in sostituzione dell'usciere comunale Giovan Battista Girone, settuagenario ed acciaccato di salute, si propongono Venanzio Vessella ed Antonio Bianco.
197)- 27 giugno 1827
violazione del confine da parte dei cittadini di Vairano.
In località colle San Pietro erano state catturate le capre di proprietà della signora D. Maria de Robbio di Pietravairano in quanto, come affermato dal Sindaco di Vairano nel suo esposto, vi era stata una violazione del confine da parte dei cittadini di Pietravairano.
Il Decurionato, stigmatizzato l'atto arbitrario commesso dai cittadini di Vairano, in relazione al quale era stata presentata querela da parte di Pasquale Adamo contro Giovanni Mariano ed i fratelli Domenico e Luigi Geremia, precisa che la località ove erano state catturate le capre faceva parte del territorio di Pietravairano giacché era distante trecento canne dalla linea di confinazione che divideva i due paesi e che, inoltre, la stessa era contigua a terreni di proprietà di Alessandro di Caro e Pietro di Riccio, registrati nel Catasto di Pietravairano del 1780 ed in quello provvisorio del 1813 e soggetti per il peso fondiario al Comune di Pietravairano.
198)- 28 giugno 1827
fondo spese per le guardie e per l'usciere comunale.
Si provvede alla costituzione di un fondo spese di 188 ducati per le guardie e per l'usciere comunale mediante l'imposizione di una tassa personale di grana cinquanta per ciascuno dei trecentosettantasei cittadini obbligati ai sensi del Regio Decreto del 7 aprile 1827.
199)- 30 giugno 1827
liquidazione di indennità.
Si delibera la liquidazione della prevista indennità (25) ad un coscritto refrattario ed all'incaricato del Sindaco per la sua presentazione i quali si erano dovuti trattenere in Napoli dal 1 al 14 maggio 1827 in attesa della riunione del Consiglio Militare.
200)- 10 agosto 1827
rinnovazione degli affitti comunali e formazione dello stato discusso quinquennale per l'anno 1828.
Il Decurionato, premesso che gli affitti comunali dovevano essere affidati soltanto a persone in possesso di una rendita imponibile di ducati dieci oppure di un capitale d'industria corrispondente e con la presentazione di un garante in possesso di una rendita imponibile di 20 ducati e che gli affittatori, che fossero venuti meno ai loro impegni, sarebbero stati soggetti all'irrogazione di una multa di 29 carlini o minore secondo le circostante a giudizio dell'autorità, si delibera quanto segue:
1)- affitto della pizzicheria: a)- la pizzicheria doveva essere affittata ad una sola per-sona e l'affittatore poteva tenere ogni specie di generi alimentari soltanto per uso di tavola; b)- tutti i cittadini erano liberi d'aprire cantine, casa per alloggio e imbandimento di tavola nelle strade pubbliche mentre era proibito di vendere all'ingrosso o al minuto qualunque specie di commestibile o di vino all'esterno dei locali adibiti a tale uso; c)- i cittadini potevano vendere il vino prodotto con l'uva dei propri terreni nelle loro case o cantine e non già nei locali presi in affitto per conservarvi il loro vino; d)- l'affittatore aveva la privativa di vendere il vino paesano e forestiero con l'utile di 4 carlini alla soma al netto di imposta; e)- i forestieri potevano vendere il vino nella pubblica piazza nelle Domeniche e nelle fiere durante le quali era anche permesso ai cittadini di vendere generi alimentari e vino.
2)- affitto de' posti e salmaggi a causa di commercio: a)- grana due per ogni soma di frutta, verdura, querce, ghiande e castagne; b)- grana due per ogni posto di cati, scale, posti di creta, stole ed altri oggetti simili;c)- grana tre per ogni sacco di grano, granone e di ogni altro prodotto che si misurava a tomolo; d)- grana cinque per ogni soma di pasta, formaggi, salame, salumi, ogli; e)- grana dieci per ogni venditore che alza banca; f)- grana dieci per ogni barile di vino o mosto (al netto dello sfrido), destinato al commercio tanto da parte dei cittadini che dei forestieri, con esclusione del vino e del mosto destinato ad uso proprio e dell'olio del pizzicarolo destinato ad uso della popolazione.
3)- esenzioni: a)- erano esenti dal dazio i posti occupati dai cittadini nelle Domeniche e nelle tre Fiere principali come anche non erano soggetti a tassazione quanti, senza prendere posto alcuno, giravano per il paese per vendere i loro prodotti portandoli sulle spalle o sulla testa; b)- erano, altresì, esenti dal dazio anche le some di neve che si trasportavano a Pietravairano nel tempo estivo per comodo della popolazione e le some di carbone o di tavolame che i pietravairanesi si facevano portare per uso proprio escluso quello del mercimonio.
4)- affitto del dazio per il consumo dell'olio: grana uno a coppa.
5)- affitto del dazio su i salumi, salami e formaggi: grana uno a rotolo per i prodotti vendibili sia nella pubblica piazza come negli altri luoghi sia da cittadini che da forestieri come anghe dal pizzicarolo.
6)- affitto del dazio sulla carne: grana uno a rotolo per quella vendibile di buona salute tanto dal macellaio che da ogn'altro cittadino.
7)- affitto del dazio per il consumo del vino:a)- grana tre a barile sul vino prodotto nei propri terreni escluso il vino guasto; b)- grana dieci a barile sul vino introdotto in Pietravairano sia dai forestieri che dai paesani tanto per mercimonio che per uso proprio.
8)- affitto della panatica: a)- ogni primo del mese si doveva procedere all'assaggio del pane da parte del Primo Eletto; b)- era previsto un profitto di grana 45 per ogni tomolo di grano, di grana 50 per ogni tomolo di granone e di grana 45 per quello di mischio di buona qualità e ben cotto.
9)- affitto del frutto pendente del bosco di San Pietro, Guarana, Montefusco ed erbaggio pecorino giusta il solito così come per il taglio del mirto, la diffida di Sant'Angelo ed il taglio de salci.
10)- affitto del macello: a)- l'oblatore doveva vendere le carni pecorine e caprine secondo l'Assisa di Teano da farsi ogni mese; b)- doveva fare la carne vaccina due volte al mese come pure in occasione delle tre Fiere principali e delle festività di Pasqua e di Pentecoste secondo l'Assisa di Teano dopo averla depurata dell'imposizione originaria ed avervi aggiunta la tassazione di Pietravairano; c)- l'affittatore doveva versare ogni bimestre al Cassiere Comunale le somme dovute, mettà in argento e mettà in rame, con la rinunzia espressa a qualunque scomputo eventualmente dovutogli a qualunque titolo od anche per caso fortuito.
11)- affitto del dazio sul macino, in conformità a quanto previsto dalla relativa legge.
201)- 24 agosto 1827
promiscuità sul Demanio della Verdesca.
Premesso che il Comune di Vairano aveva intrapreso un giudizio per sciogliere la promiscuità che Pietravairano vantava sul demanio della Verdesca, si delibera di resistere allo scioglimento di detto promiscuo in quanto dannoso per i cittadini di Pietravairano e di procedere alla nomina di tre Deputati, in persona di Raffaele de Robbio, di Giovanni de Robbio e Francesco Marrocco, perché si occupassero "a polzo d'uomo" della questione fornendo ogni informazione possibile all'Avvocato del Comune perché potesse agire con maggiore facilità nel suo incarico.
202)- 9 settembre 1827
ricorso di Angelo Iasimone e nomina dell'Avvocato del Comune; richiesta dell'ex Domenicano Don Vincenzo Pezzotti.
In merito al ricorso proposto da Angelo Iasimone, affittatore di due dazii, quello de' posti e salmaggi e quello della privativa della cantina, imbandimento di tavolo ed allogio, si delibera la nomina dell'avvocato Paolo Maria Bisceglia di Santa Maria di Capua per la tutela dei diritti del Comune di Pietravairano e si rigetta la richiesta dell'ex Domenicano Don Vincenzo Pezzotti di essere nominato Rettore della Chiesa di Santa Maria della Vigna in sostituzione del defunto Rettore, Padre Agnese, in quanto il richiedente aveva dimorato nel Convento soltanto per alcuni mesi e senza piena soddisfazione della popolazione e, nel contempo, si fa appello allo zelo e religiosità dell'Intendente della Provincia perché si fosse adoperato a fare istallare nel Convento e Santuario di Santa Maria della Vigna la religione de' Padri Cappuccini dove al presente ve ne è uno provvisoriamente per mantenere la Chiesa aperta al comodo de' fedeli, perché vi esiste il Santissimo Sagramento e perché vi sono due Congreghe.
203)- 19 settembre 1827
nomina di due Deputati per l'esame dei conti dell'Amministrazione Comunale dell'anno 1826; concessione di una gratificazione al medico condotto Ferdinando Cerbo; acquisto dell'olio per la lampada innanzi al Santissimo nella Chiesa di Santa Maria della Vigna; sostituzione dell'Avvocato Paolo Maria Bisceglia; nomina del Conciliatore; transazione con Angelo Iasimone.
Si delibera di nominare Carlo Palumbo e Gerolamo Acquaro quali Deputati per il controllo dei conti della Amministrazione Comunale dell'anno 1826 e di accordare, come per l'anno trascorso, al medico Ferdinando Cerbo, che ne aveva fatto richiesta, una gratificazione di 18 ducati tenuto conto che lo stesso prestava le sue cure sia ai cittadini, che ascendevano a circa 3000, che ai forestieri domiciliati in Pietravairano, non senza precisare che qualora il Cerbo non avesse adempiuto ai suoi doveri nell'assistenza e visita da fare agl'infermi che lo chiamavano si sarebbe provveduto a rimuoverlo dall'incarico di medico condotto sostituendolo con un altro più attivo ed idoneo.
Si delibera, altresì, di prelevare dal fondo per le spese impreviste, l'importo per lo acquisto dell'olio pel mantenimento della lampada da tenersi accesa innanzi il Santissimo Sacramento sistente nell'ex Monistero de' Domenicani sotto il titolo di Santa Maria della Vigna... attesa la morte dell'ultimo ex Domenicano Padre Agnese... il quale ne aveva a cura, di sostituire l'Avvocato Paolo Maria Bisceglia di Santa Maria di Capua con l'Avvocato Nicola Ricciardi di Falciano di Caserta e si approva la terna degli eleggibili alla carica di Conciliatore nelle persone di Domenico Ricciardi, di Lorenzo Rossi e di Federico Cerbo.
Tenuto conto delle spese da affrontare per l'Avvocato e per il giudizio e dell'eseguità di quanto dovuto, si delibera di definire in via transattiva la vertenza promossa da Angelo Iasimone, affittatore del dazio de' posti e salmaggi e di quello della privativa della cantina, imbandimento di tavolo ed allogio, liquidando allo stesso la somma richiesta di ducati 15 prelevandola dal fondo per le spese impreviste.

(fine XII parte)

NOTE
23. La Taverna era stata realizzata da Francesco de Bottis.
24. Oggi Santa Maria Capua Vetere.
25. Tale indennità era fissata per ogni giorno in carlini otto per il Sindaco o per l'incaricato ed in grana quindici per il coscritto.

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XVII 2020 - n. 9 Novembre)