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Indice Renato Cifonelli
 
 

La vita amministrativa a Pietravairano tra il 1810 e 1829

attraverso le deliberazioni del Decurionato(*) (VII parte)
 
(*) La presente pubblicazione fa parte di un progetto relativo ad una ricerca sulla vita amministrativa a Pietravairano dal 1810 all'Unità d'Italia.
 

122)- 10 marzo 1821
nomina di una Giunta per il sostentamento dei militari accasarmati in Pietravairano; esazione del prestito dovuto al Governo.
Per dimostrare la propria gratitudine per i bravi che vanno a difendere la nostra franchigia, si delibera la nomina di una Giunta di proprietari per il sostentamento dei soldati del III° Battaglione del IX di Linea accasermato in Pietravairano nelle persone di Paolo d'Agnenica, Gabriele Rossi, Giovanni di Robbio, Eraclio Marrocco e Francesco de Petrillo; si delibera, altresì, e la nomina di Nicola Ricciardi, quale Cassiere, e di Raffaele di Robbio e Gabriele Rossi, quali incaricati delle firme, relativamente all'esazione di 400 ducati dovuti dal Comune di Pietravairano a titolo di prestito al Governo.
123)- 30 aprile 1821
eleggibili alla carica di Consigliere Distrettuale
Si approva la lista degli eleggibili alla carica di Consigliere Distrettuale: Paolo d'Agnenica con un imponibile di 387 ducati, Domenico Ricciardi con 489 ducati e Giovanni di Robbio con 1117 ducati.
124)- 15 maggio 1821
riconoscimento della pensione al medico Vincenzo Bilotti.
Si accorda a Vincenzo Bilotti, in accoglimento della sua petizione, una pensione di ritiro di 72 ducati tenuto conto dei 44 anni della sua attività medica, della sua disponibilità verso gli ammalati ai quali non si era mai negato e dell'impegno professionale sempre profuso in favore della popolazione come da ultimo in occasione dell'epidemia petecchiale.
125)- 26 maggio 1821
nomina del Cancelliere Comunale; acquartieramento di una Compagnia Austriaca in Pietravairano.
Si delibera la nomina di Francesco Antonio Montanaro a Cancelliere comunale e, per far fronte alle necessità di sostentamento di una Compagnia delle Truppe Austriache acquartierata in Pietravairano si delibera la nomina di Raffaele di Robbio, Federico Cerbo e Nicola Scorpio per Deputati di alloggio, Pasquale e Vincenzo Lombardo per Deputati per i Quartieri, Francesco Antonio Montanaro e Antonio Basso per Deputati dei foraggi, Giovanbattista Massarotti e Vincenzo Baldassarre per olio e fuoco, Paolo d'Antonellis e Pietro Vessella per gli utensili da cucina, Francescantonio di Robbio e Bernardo del Sesto per le vetture.
126)- 3 agosto 1821
Cassa Provinciale di Caserta; destinazione del Convento di Santa Maria della Vigna a sede della Casa comunale.
Si delibera, in particolare, di versare alla Cassa Provinciale di Caserta la somma dovuta di ducati 9,72 prelevandola dal Fondo per le spese impreviste e di destinare a sede della Casa Comunale l'ex Convento dei Domenicani i cui locali potevano essere utilizzati per la Cancelleria, per l'Archivio e per le convocazioni del Decurionato.
127- 6 settembre 1821
affitti comunali per l'anno 1822.
Si deliberano le seguenti prescrizioni per gli affitti comunali durante l'anno 1822:
1)- per la Bottega Lorda, si stabilisce: che, per l'affittatore della Bottega di sopra e per quello della Bottega di sotto non potevano oltrepassare la metà del paese di propria competenza così come risultava determinata dalla strada che da Porta Sant'Andrea - passando dietro la Chiesa – terminava con l'abitazione di Don Girolamo Marcone; che, non si poteva far mancare alla popolazione l'olio ed il vino; che l'olio, di buona qualità e non pussolente, doveva essere venduto secondo l'accisa di Teano stabilita dall'Eletto politico con il dazio di una grana a coppa; che, era proibito vendere al minuto lardo, olio e vino nelle proprie case mentre invece era consentito da mezzocosto in sopra nelle Domeniche; che, il popolo poteva vendere in Piazza i propri prodotti da mezzo rotolo in sopra e non di meno fino a mezzogiorno; che, era consentito tenere nella Bottega Lorda formaggio, lardo, prociutto ed altro da vendere soltanto nella Bottega per uso di tavola o per consumo diretto nella stessa Bottega, pena una multa per i contravventori; che, infine, ognuno poteva vendere in casa soltanto il vino e l'olio di sua produzione e per l'olio, in particolare, nella misura non inferiore a mezza coppa; che, infine, tali prescrizioni si applicavano anche alla Bottega della terra competente per la parte residuale di territorio comunale che non apparteneva né alla Bottega di sopra né alla Bottega di sotto.
2)- per il Macello, si stabilisce: che, i macellai dovevano vendere la carne di castrato a undici grana il rotolo a netto di gabella come quello di agnello castrato, quella di pecora, caprone e capra a dieci grana il rotolo sempre a netto di gabella e le interiora, fegato ed altro, a nove grana il rotolo fuori gabella; che, i macellai dovevano ammazzare la vaccina due volte al mese e venderla all'accisa dell'Eletto politico tenendo presente l'accisa di Teano detratta la gabella ivi applicata: che la carne di maiale si poteva vendere, secondo l'accisa di Roccamonfina , dal giorno di San Martino fino all'ultimo giorno di Carnevale; che gli animali andavano uccisi di giorno e non di notte in luogo pubblico con lasciarci il segno ad ogni animale per la distinzione di essi, cioè o la testa o la pelle; che, tali prescrizioni si applicavano ai due Macelli esistenti, uno superiore e l'altro inferiore.
3)- per la Pizzicaria, si stabilisce: che, l'affittatore doveva vendere separatamente il formaggio di capra e di pecora, il lardo, la ventresca, il prociutto, i boccolari, il caciocavallo, le salsiccie, le paste bianche minute e i maccaroni, le alici, le sarde, ogni specie di salame; che la vendita del baccalà doveva avvenire il venerdì, il sabato, le vigilie delle feste, e durante la Quaresima; che era proibito a chiunque altro di vendere tali prodotti ad eccezione della pasta, che nei giorni di mercato poteva essere venduta a libertà; che, per il prezzo della merce venduta nella Pizzicaria, si doveva far riferimento all'accisa di Teano, detratta la gabella ivi applicata.
4)- per il pagamento degli affitti, si dispone: che, sia per la Bottega Lorda che per il Macello l'affitto si doveva pagare ogni due mesi, metà in moneta d'argento e metà in moneta di rame così come per l'affitto del locale comunale adibito ad uso di macello; che per l'affitto della Montagna di San Pietro e di San Felice l'importo relativo doveva essere versato entro il 31 dicembre, metà in moneta d'argento e metà in moneta di rame; che, per l'affitto per l'erbaggio sull'erbe demaniali, o sia l'erba agreste, l'importo doveva essere pagato in due rate uguali, il 1 gennaio e il 31 marzo, sempre metà in moneta d'argento e metà in moneta di rame; che l'affitto per il taglio nella disfida di Sant'Angelo Ravecanina, Baia, Pietramelara, in base agli accordi del 1820, doveva essere pagato entro il mese di agosto, metà argento e metà cavalli; che, l'affitto della disfida di Marzanello, sempre in base agli accordi del 1820, doveva essere pagato entro il mese di dicembre, metà argento e metà cavalli; che, l'affitto del diritto di stallaggio ad uso di racchiudere gli animali che danneggiano sopra i fondi dei cittadini doveva essere riscosso giusto i capitoli municipali in vigore; che, in riferimento alle due Panatiche da affittarsi al migliore offerente, il prezzo del pane doveva essere fissato dall'Eletto politico tenuto conto del prezzo del grano sul mercato di Teano.
128)- 29 settembre 1821
ricorso del Cassiere comunale Antonio Iacobucci.
Si forniscono le informative contabili in merito al ricorso prodotto dal Cassiere Comunale Antonio Iacobucci innanzi al Consiglio d'Intendenza per ottenere l'annullamento della condanna al pagamento, in favore del Comune di Pietravairano, della somma di 22,68 ducati inflittogli dallo stesso Consiglio d'Intendenza con provvedimento del 28 maggio 1821.
129)- 4 novembre 1821
rinnovo della Commissione comunale di Beneficenza.
Premesso che si doveva provvedere al rinnovo della Commissione comunale di Beneficenza, si confermano Raffaele di Robbio e Gabriele Bassi, rispettivamente nella carica di Amministratore e di Cassiere e, per la sostituzione dell'altro Amministratore Lorenzo Rossi, si approva la lista degli eleggibili nelle persone di Eraclio Marrocco, Giuliano Bianco e Michele Paris.
130)- 11 novembre 1821
nomina di un Rettore per il Convento degli ex Domenicani.
Per mantenere la dignità del Monistero degli ex Domenicani, si delibera di nominare un Rettore nella persona di Padre Vincenzo di Agnese, il quale doveva, in particolare, salvaguardare l'arredo della Chiesa e tutto ciò che esisteva nel Convento, garantire il decoro dei locali nei quali non poteva accogliere, ad abitazione perenne, persone diverse da religiosi, sorvegliare personalmente i lavori a farsi nel Santuario per la cui manutenzione era autorizzato a raccogliere offerte.
131)- 1 dicembre 1821
nomina dei nuovi Amministratori: approvazione delle liste degli eleggibili.
Si approvano le liste degli eleggibili alle cariche comunali: a)- per Sindaco: Nicola Cubellis, Antonio Russo e Carlo Palumbo, persone tutte probbe, religiose e attaccate al Nostro Ill.mo Sovrano; b)- per Primo Eletto: Giovanni di Robbio, Benedetto Massarotti e Francesco Marrocco fu Pasquale; c)- per Secondi Eletti: Francesco Iasimone fu Antonio, Antonio d'Agnenica e Francesco Sion.

(fine VII parte)

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XVII 2020 - n. 4 Giugno)