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Indice Renato Cifonelli
 
 

Gli Statuti municipali di Pietravairano (fine)

 

5. I danni dati
Gli Statuti municipali di Pietravairano contengono molte disposizioni relative ai danni dati, cioè ai danni provocati alle proprietà private da animali o da persone.
Queste norme dovevano essere applicate anche alle proprietà della Corte e del locale Convento domenicano di Santa Maria della Vigna (95).
Nei giudizi relativi ai danni dati era previsto il pagamento di una multa alla Corte ed all'accusatore o parte lesa oltre al risarcimento del danno procurato.
Le multe si raddoppiavano quando i danni erano provocati di notte e un aumento della pena era previsto per i danni provocati nei luoghi chiusi (96).
Un'identica pena era prevista per i danni provocati dai bovini, equini e dagli asini dalla mità de magio per tutto lo mese de Iugnio mentre ce lo grano … tanto de giorno quanto de notte (97).
Le multe erano diversamente quantificate a seconda della specie degli animali che avevano procurato il danno (equini, bovini, caprini, ovini, suini etc.), se grandi o piccoli, del tipo di coltura danneggiata (grano, lupini, vigna, orto, etc.) nonché del periodo dell'anno in cui il danno era stato procurato (98).
Qualora il danno fosse stato provocato intenzionalmente, come ad esempio si lo foco fosse posto maliciose, dolose (99), le pene erano rimesse all'arbitrio della Corte che poteva procedere anche di ufficio (100).
Il risarcimento doveva essere proporzionato al danno procurato (101).
In alcuni casi era espressamente previsto che il danno fosse valutato da un collegio arbitrale formato da tre homini probi, designati dalla Corte (102) oppure designati uno dalla Corte, il secondo dalla parte lesa ed il terzo dall'accusatore (103).
Il danno poteva anche essere apprezato per comuni amici quando i terreni interessati si trovavano in località Tramonte (104).
Per proporre querela per i danni dati era richiesta l'età minima di 12 anni e la stessa età era prevista per i testimoni pena l'inefficacia della querela e la nullità dell'eventuale testimonianza resa (105).
Le querele per i danni dati non potevano essere proposte dopo otto giorni da quando era stato prodotto il danno ovvero da quando il proprietario ne aveva avuto conoscenza (106).

6. Disposizioni varie
Negli Statuti Municipali di Pietravairano si rinvengono, inoltre, prescrizioni relative ai diritti reali, al diritto penale ed al diritto del lavoro nonché all'esercizio degli usi civici (107) e al dovere di effettuare i turni di guardia in tempo di guerra.
In particolare va ricordato che:
a) - l'inviolabilità dei confini era garantita, come si è visto, punendo severa-mente chi avesse distrutto o spostato le pietre di confine tra fondi (108), i c.d. termini, e proibendo l'esecuzione di talune attività agricole ad una determinata distanza dai confini, come zappare a meno di un palmo dal confine (109) o piantare alberi ad una distanza inferiore ad una canna (110) dallo stesso (111) prescrivendo, in tal caso, che il contravventore non solo fosse condannato al pagamento di una multa ma nel termine di tre giorni fosse obbligato a scavare et  dispiantare gli alberi collocati abusivamente;
b) - non si potevano attraversare i terreni altrui senza essere stati autorizzati dai proprietari salvo che non fosse stato possibile passare altrove per ostruzione della strada pubblica o per altri giustificati impedimenti, nel qual caso era consentito un passaggio temporaneo sulle proprietà altrui purché pedico et non con le bestie (112).
c) - per assicurare aria e luce a tutte le abitazioni di Pietravairano che, per l'asperità dei luoghi, erano costruite l'una accanto all'altra nel loro digradare verso il piano, era proibita la sopraelevazione ad una distanza inferiore a quindici palmi (113) con l'obbligo, per chi avesse contravvenuto, di pagare una multa e di sfabbricare a suo danno e spese (114);
d) - il reato di furto non era contemplato in maniera autonoma ma come aggravante per coloro che si fossero appropriati più de una soma de legnia tagliate per altri, overo frasche de arbori (115) o che avessero sottratto dalla proprietà altrui più de una soma di ferragine (116);
e) - ai cittadini che avessero prestato il proprio lavoro nelle proprietà della Curia era garantito mercede seu salario competenti (117) ed era punito con il pagamento di una multa alla Corte e alla parte lesa chi non manteneva la promessa di aiutar ad lavorar ad opera (118) senza addurre licita causa seu scusa per la quale non avesse possuto essere al detto servizio con justo impedimento (119);

f) - poiché a norma di legge ogni cittadino, in tempo di guerra, era obbligato ad effettuare il proprio turno di guardia a difesa dell'abitato, a carico di chi si fosse sottratto a questo dovere civico era prevista l'irrogazione di una multa di 20 o 10 grana a seconda che il servizio di guardia non fosse stato prestato di notte o di giorno (120).

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NOTE
(95) - Statuti Municipali, Cap. 109 - De possessionibus. Curiae, et Beatae Mariae: Statutum et ordi-natum est che de tucti quilli damni se facessero in le terre et possessione de Santa Maria et de la Corte tanto con le bestie quanto con le persune siano tenute ad quella medesima pena che se paga de le robbe de li citatini...
(96) - Statuti Municipali, Cap. 2 - De colligentibus uvas, ficus, pera, mala, cerasia et alios fructus, et herbas vel quodcumque genus fructuum, et herbarum in possessioni bus alienis; Cap. 20 - De bestiis ambulantibus sine custodia, et repertis ad damnificandum in possessionibus alienis.
(97) - Statuti Municipali, Cap. n. 63 - De animali bus bovinis equinis et asininis damnificantibus in laboribus.
(98) - StatutiMunicipali, Cap. 15 - De bestiis et animalibus bouinis, equinis, porcinis et pecudinis damnificantibus in padulibus; Cap. 62 - De animalibus caprinis, ouinis, porcinis damnificantibus in segetibus; Cap. 63 - De animalibus bovinis equinis et asininis damnificantibus in laboribus; Cap. 64 - De animalibus bovinis equinis asininis damnificantibus in laboribus marzuleis, sicut est mileum et similia; Cap. 65 - De animalibus porcinís crapinis et pecudinis damnificantibus in lupinis; Cap. 66 - De animalibus bovinis asininis et mulignis damnifìcantìbus in lupinis; Cap. 67 - De animalibus equinis, bouinis asininis, et mulignis damnificantibus in prato; Cap. 71 - De animalibus crapinis, ovinis, porcinis damnificantibus in glandis, etc.
(99) - Statuti Municipali, Cap. 11 - De ponentibus ignem in restuciis, vel possessionibus.
(100) - Ibidem.
(101) - si plus esset damnum, plus emendatur (Cap. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 42, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 98, 108, 117).
(102) - Statuti Municipali, Cap. 38 - De facientibus nassaria in rivo magno.
(103) - Statuti Municipali, Cap. 11 - De ponenti bus ignem in restuciis, velpossessionibus.
(104) - Statuti Municipali, Cap. 102 - De possidentibus in territorio de Tramunte.
(105) - Statuti Municipali, Cap. 118 - De personis instituenti bus querelam in Curia terrae Pretae de damnis datis et de testi bus producendis cuius aetatis esse debeant.
(106) - Statuti Municipali, Cap. 106 - Quo tempore debeat fieri accusa damni dati.
(107) - Statuti Municipali, Cap. 94 - De facientibus cesas in montibus; Cap. 102 - De possidentibus in territorio de Tramunte.
(108) - Statuti Municipali, Cap. 12 - De ligonizantibus limites seu terminos.
(109) - Ibidem.
(110) - Antica unità di misura di lunghezza pari a metri 2,12.
(111) - Statuti Municipali, Cap. 13 - De plantantibus arbores.
(112) - Statuti Municipali, Cap. 55 - De facientibus viam per alienam possessionem.
(113) - Antica misura di lunghezza pari ad un ottavo di una canna e corrispondente a circa 26,5 centimetri.
(114) - Statuti Municipali, Cap. 57 - De claudentibus viam publicam.
(115) - Statuti Municipali, Cap. 7 - De capientibus ligna incisa et frascas.
(116) - Statuti Municipali, Cap. 10 - De capientibus ferraginas, pratum, rapas a possessionibus alie-nis.
(117) - Statuti Municipali, par. III - Cives non tenentur ire ad vineam, ad messem, neque ad deferendum literas sine salario.
(118) - La norma si riferisce al cosiddetto scambio di manodopera e/o di servizi tra gli agricoltori, un istituto giuridico di natura consuetudinaria che rappresenta un'eccezione alla normale disciplina sul collocamento del lavoratori agricoli; per la sua regolamentazione pratica l'art. 2139 del codice civile rinvia esplicitamente agli usi locali (Cifonelli Renato, Pietravairano in Terra di Lavoro – Percorsi di Storia, 2008, pag. 221 e segg.).
(119) - Statuti Municipali, Cap. 61 - De facientibus gabarra.
(120) - Statuti Municipali, Cap. 101 - De excubiis.


                                                                                  (fine)

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XIV 2017 - n. 7 Luglio)