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Gli Statuti municipali di Pietravairano (I parte)

 

Gli Statuti di Pietravairano, Terra Pretae prope Vajranum, risalgono al XVI secolo e ci sono pervenuti in copia autentica - depositata nell'Archivio di Stato di Roma (1) - estratta, in data 17 agosto 1874 dall'originale in pergamena che si conserva in Archivio, dal sig. Luigi D'Agnese, segretario comunale di Pietravairano.
Gli Statuti, che furono concessi ed approvati dal feudatario dell'epoca Don Paolo Mastrogiudice, si compongono di due parti distinte, la prima, del 24 maggio 1544, consta di 122 capitoli, la seconda, del 31 maggio successivo, comprende soltanto 19 paragrafi concernenti altrettante concessioni e privilegi (2).
I capitoli, preceduti dalla relativa rubrica in latino, sono redatti in lingua italiana con l'inserimento qua e là di espressioni e vocaboli in latino spesso volgarizzato; i paragrafi della seconda parte sono redatti quasi tutti in lingua latina.
Ad ogni capitolo segue la formula di approvazione, il placet, da parte del feudatario; gli Statuti ottennero il Regio Assenso il 15 febbraio 1547.
Non si trattò, comunque, di concessioni originarie da parte del Mastrogiudice bensì di una conferma, su esplicita richiesta dell'Università, di immunità e franchigie possedute da tempi remoti nonché di antiche consuetudini, di grazie e privilegi già concessi in passato dai feudatari Giovanni Antonio de Marzano, Duca di Sessa, e Goffredo de Marzano, Conte di Alife.
Seppure non è possibile rilevare esattamente la stratificazione nel tempo delle diverse disposizioni né tantomeno individuare le innovazioni introdotte dai compilatori all'atto della definitiva stesura degli Statuti, non è difficile evidenziare talune norme che per il loro contenuto risalgono ad epoche anteriori come nel caso di quelle previste nei capitoli 12 e 107.
La prescrizione contenuta nel capitolo 12 (3) secondo la quale chi cava li termini sia la pena della mano in arbitrio del Signore, et chi lo tramutasse da uno loco ad un altro sia tenuto a la dicta pena de la mano, è di chiara derivazione barbarica in quanto prevede la pena della mano (4) per chi avesse distrutto o spostato i termini, cioè i segni lapidei usati per la identificazione della linea di confine tra i fondi (5).
Invece, la disposizione contenuta nel capitolo 107 (6) secondo cui …ciascuna persona per foco de la terra de la Preta debia piantar ultra ducento piante de cauli et cinquanta teste de agli per ciascuno anno … è del tutto analoga, nella prescrizione di massima, a quella prevista dal capitolo 15 dello Statuto di San Germano (7) del 1285/1288 che obbligava ogni abitante a piantare nei terreni propri o altrui almeno trecento cavoli e cento agli …(8).
È evidente che tutto ciò testimonia l'esistenza di un sostrato consuetudinario comune con le vicine terre del Basso Lazio che risale ad una epoca anteriore al XIII secolo.
Un'ulteriore conferma della stratificazione nel tempo delle norme contenute negli Statuti di Pietravairano è offerta dalla menzione di monete risalenti ad epoche diverse ed anteriori alla stessa redazione degli Statuti.
Nelle disposizioni statutarie, infatti, oltre ai tarì e grana, citati con maggiore frequenza, si fa riferimento alle once (9), ai ducati (10), agli augustali (11), ai carlini (12), ai tornesi (13) ed ai denari (14).
Gli Statuti di Pietravairano, che non si discostano dagli statuti della bagliva, comuni alla maggior parte delle Università del Regno di Napoli, non presentano un'organica suddivisione per materia per cui le norme relative saranno illustrate con riferimento all'interesse pubblico o privato tutelato al fine di offrire una panoramica della vita che si svolgeva in questo piccolo centro rurale di Terra di Lavoro a metà del secolo XVI.
1. Attività amministrativa
L'organo rappresentativo più importante di Pietravairano, così come di tutte le
Università del Regno, era il Parlamento cittadino (15) di cui facevano parte tutti i cittadini maggiorenni di qualsiasi grado e condizione.
Queste pubbliche assemblee popolari avevano ampi poteri deliberativi ed in particolare provvedevano alla elezione degli ufficiali preposti all'amministrazione cittadina.
Le riunioni solevano tenersi in luoghi appositamente destinati che variavano da paese a paese: in alcuni si svolgevano nella Chiesa matrice, in altri si tenevano in determinate sale o logie (16) oppure all'aperto, in un luogo prestabilito, denominato seggio o sedile.
Negli Statuti di Pietravairano non risulta alcun esplicito riferimento al Parlamento cittadino ma dal capitolo 85 (17) apprendiamo che lo Segio comone era ubicato presso la Porta di Sant'Andrea, dove si trovava la piazza principale del paese, e che per il rispetto che si doveva a tale luogo era proibito condurvi animali o commettere alcuna brutticia o turpedine pena l'irrogazione di una multa di un tarì e dieci grana.
Per la violazione di questa disposizione la Corte poteva procedere anche di ufficio.
Tutti gli ufficiali dell'Università duravano in carica un anno et non più e alla scadenza del loro mandato, che andava dal 1° settembre al 31 agosto successivo, erano sottoposti a sindacato (18), cioè dovevano rendere conto del loro operato ai successori (19).
In particolare, gli Statuti prevedevano che:
a) - i Sindaci dovevano annotare in un registro, detto libro de le reformanze, tutti i provvedimenti adottati, le entrate, le spese e quanto altro avesse riguardato l'amministrazione dell'Università durante il loro mandato (20), provvedevano alla distribuzione del sale con le modalità e nei termini indicati in appositi banni fatti affiggere nei loci soliti et consueti del territorio comunale (21) ed ogni anno dovevano procedere alla revisione dell'apprezzo seu catasto (22) dei beni dei cittadini e dei forestieri (23) con l'intervento obbligatorio del Capitano ed avvalendosi della collaborazione (24) di persone esperte quali gli apprezaturi ed i corregituri;
b) - il dazio, che doveva essere riscosso nella misura prevista negli Statuti (25), non doveva essere richiesto, secundo antiquatamente à stato consueto in dicta terra, ai commercianti forestieri che frequentavano il mercato settimanale del mercoledì o che intervenivano alla fiera che aveva luogo nel mese di settembre per 15 giorni, octo di nante et septe poi la festa de Santa Maria (26).
Erano del tutto esenti, invece, quanti, commercianti o no, provenivano dalle località indicate nel capitolo 52, de terris franchis in terra Pretae (27) nelle quali i cittadini di Pietravairano godevano da tempi antichi lo stesso trattamento di favore;
c) - i Sindaci, gli Eletti e ogni altro deputato cittadino quando si recavano fuori paese per ragione del loro ufficio avevano diritto ad uno speciale trattamento economico che variava a seconda che fossero rientrati o meno in sede nella stessa giornata; nel primo caso avevano diritto alla liquidazione di due carlini, nel secondo caso di tre, tali somme erano comprensive dell'indennità di trasferta e del rimborso delle spese sostenute anche per il proprio cavallo (28);
d) - tra gli altri funzionari che svolgevano la loro attività a Pietravairano vanno ricordati il Capitano, rappresentante in loco del potere regio e titolare del potere di banno, cioè del potere di emanare ordinanze il quale, tra le sue molteplici competenze, aveva anche la giurisdizione sul carcere locale ubicato nella fortezza (29), i Catapani, ai quali era affidata l'annona,  che stabilivano il prezzo dei generi alimentari (30) e rilasciavano le licenze per l'esercizio dell'attività commerciale, il Camerario (31), il Castellano (32), funzionario di fiducia del Barone, gli Erari (33), i giudici annuali (34), i baglivi e i mastrodatti.
e) - gli Statuti ricordano anche, tra il personale in sottordine, i servienti del Castellano (35) ed il garzone del Capitanio, ossia il carceriere, il quale aveva diritto a percepire non più di 5 grana per ogni detenuto, fatta eccezione per quelle persone che erano detenute per le colte (tributi) et altri debiti (36).
*****
NOTE
* Il testo è una rielaborazione del saggio Introduzione agli Statuti municipali di Pietravairano del XVI secolo, pubblicato in Ricerche storiche connesse agli usi della Provincia di Caserta a cura della Camera di Commercio, s.d. (1980), e del capitolo sugli Statuti Municipali della pubblicazione Pietravairano in Terra di Lavoro – Percorsi di Storia, 2008.

(1) - Manzoni Luigi, Bibliografia statutaria e storica italiana, 1876 ‑78.
(2) - Le rubriche dei capitoli della prima parte sono indicate con i numeri arabici, mentre quelle dei paragrafi della seconda parte sono indicate con i numeri romani.
(3) - Cifonelli Renato, Introduzione agli Statuti municipali di Pietravairano del XVI secolo (in seguito Statuti Municipali): Cap. 12 - De ligonizantibus limites seu terminos.: Statutum est, che nulla persona debia zappar appresso li limiti overo termini per spacio de un palmo sobto pena de tarì uno a la Corte, et a lo accusatore grana diece, et se li limiti cadessero per lo dicte zapare sia tenuto a la pena de tarì uno et mezo a la Corte, et a lo accusator tarì uno, et sia licito al patrono inferiore de la terra tagliare con la ronca le frasche, et li rami, et le spine che se extendeno, et danno impedimento a la possessione sua per quillo modo, et forma che non aggrave la possessione de lo superiore, tagliando dicti rami et frasche, et spine ut supra et chi cava li termini sia la pena della mano in arbitrio del Signore, et chi lo tramutasse da uno loco ad un altro sia tenuto a la dicta pena de la mano - Placet.
(4) - Tra le pene corporali assai frequente è il taglio della mano. Essa rappresenta nel sistema penale una derivazione principalmente di costumi barbarici. In due categorie di reati essa era per lo più applicata dall'editto... la falsificazione della moneta o de' documenti, o lo spergiuro, o l'accusa calunniosa o la testimonianza mendace o la violazione della pace giurata. Ed altrettanto si ripete negli statuti, quantunque l'amputazione della mano qui sia ordinariamente inflitta anche per sostituzione al mancato pagamento delle multe ... La seconda categoria dei reati così puniti è di quelli che hanno per immediato effetto il recar danni specialmente alle proprietà. L'editto longobardo punisce a tal modo il servo che guasti i confini tra i fondi (Rotari, 241 -242: «manuseiusincidatur»)… Così è negli statuti ... (Calisse Carlo, Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII, in Enciclopedia del diritto penale italiano diretta da Enrico  Pessina, 1905/1906, vol. II, pag. 395/ 396).
(5) - Questa denominazione dei segni lapidei delimitanti la proprietà tra fondi rustici ha un esplicito riferimento al dio Terminus, antica divinità romana protettrice dei confini. Nel vecchio sacrario Capitolino il dio Terminus veniva venerato sotto la forma di un cippo di confine.
(6) - Statuti Municipali, Cap. 107 - De plantantibus caules: Statutum et ordinatum est che ciascuna persona per foco de la terra de la Preta debia piantar ultra ducento piante de cauli et cinquanta teste de agli per ciascuno anno incominciando da lo mese de septembre fino et per tucto il mese de magio sobto pena de grana diece chi contrafarrà, intendendose quillí che haveno poxessione et (…) procedatur ex officio nisi ad querelam - Placet, et servetur consuetudo.
(7) - Pistilli Emilio, Lo Statuto di S. Germano dell'Abate Tommaso I – 1285/88, in Studi Casssinati, Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale (edizione digitale), 2001, Anno I - n. 1, pag. 3 e segg.
(8) - Fabiani Luigi, La Terra di San Benedetto, 1968, vol. I, pag. 459: XV - de caulibus et aleis plantandis in locis propriis vel alienis: Item statutum est quod singuli habitatores singularum habitationum abbacie Casinensis debeant plantare in locis suis vel alienis de caulibus ad minus centinaria tria et de aleis cen­tinarium unum et qui contra fecerit solvat curie tarenos duos (exceptis illis qui non habent locum pro pastinantibus).
(9) - Statuti Municipali, Cap. 87 - De officialibus terrae Pretae, ac omnibus aliis officialibus; 100 - De accusatis instrumentis in forma; 104 - De baiuliis herbagium vendentibus dictae terrae forensibus; 115 - De ponentibus ignem in montibus; par. XV - Bajuli teneantur solum solvere Domino terrae Pretae uncias novem.
(10) - Statuti Municipali, Cap. cap. 81 - De moventi bus litem in Curia; par. XVII - A quatuor ducatis infra non litigatur in scriptis.
(11) - Statuti Municipali, Cap. 60 - De fida flumariae; 105 - De emendantibus et corrigentibus apprecium; 120 – De iudicibus annalibus - Nel Cap. 60, in particolare, è indicato il rapporto tra l'augustale ed il carlino: «incorrano a la pena de uno augustale, cioè carlini quindici».
(12) - Statuti Municipali, Cap. 60 - De fida flumariae; 112 - De provisione Sindicorum Electorum et aliorum particolarium deputatorum cum ambulaverint pro necociis universitatis terrae Pretae; 120 - De iudicibus annalibus.
(13) - Statuti Municipali, Cap. 53 - De Cabella baiulationis.
(14) - Statuti Municipali, Cap. 26 - De carnibus porcinis feminini generis; 30 - De macellatoribus agentibus carnes, et debentibus in certis temporibus; 33 - De negantibus vendere res venales positas per Catapanes; 87 - De officialibus terrae Pretae, ac omnibus aliis officialibus.
(15) - L'Universitas in unum congregata.
(16) - Calasso Francesco, La Legislazione statutaria dell'Italia meridionale, 1929, pag. 235.
(17) - Statuti Municipali, Cap. 85 - De sedile Terrae Pretae.
(18) - L'istituto del sindacato era antico e di origine regia (Const. Sic. 1, 95).
(19) - Statuti Municipali, Cap.87 - De officialibus terrae Pretae, ac omnibus aliis officialibus.
(20) - Statuti Municipali, Cap.122 - Omnia notantur in libro reformationum per Sindicum.
(21) - Statuti Municipali, Cap. 88 - De sindicis exercentibus officium eorum tempore quolibet anno.
(22) - La formazione del catasto era stata disposta e regolamentata dal re Ferrante con la prammatica de appretio sive honorum aestimatione del 19 novembre 1467.
(23) - Statuti Municipali, Cap. 96 - De renovacione apprecii.
(24) - Statuti Municipali, Cap. 105 - De emendantibus et corrigentibus apprecium.
(25) - Statuti Municipali, Cap. 53 - De Cabella bajulationis.
(26) - Statuti Municipali, Cap. 49 - De consuetudinibus, et franchiciis terrae Pretae.
(27) - … Pedimonte ‑ Campochiaro ‑ La Guardia del Campochiaro - lo Vinchiaturo - Puglianiello - Pretaroia ‑ Supino - Cerrito – Faicchia ‑ Gioia ‑ Alvignano ‑ Airóla - Sessa ‑ Pontelatrone con li casali sui ‑ Formicola ‑ Roccaromana ‑ Sancto Felice - Pretamelara ‑ Riardo - Caianiello - Vairano ‑ Presenzano - Mugnano ‑ Vaja - Castello de Sanguine ‑ La Roccamonfina – Sergnia - Sant'Agata ‑ Latina ‑ Morcone ‑ Agnone. Ad Agnone la franchigia per i cittadini di Pietravairano era prevista negli Statuti locali risalenti al XV secolo (La Gamba Filippo, Statuti e Capitoli della Terra di Agnone, 1972).
(28) - Statuti Municipali, Cap. 112 - De provisione Sindicorum Electorum et aliorum particolarium de-putatorum cum ambulaverint pro necociis universitatis terrae Pretae.
(29) - Statuti Municipali, Cap. 84 - De carcere Castri.
(30) - Statuti Municipali, Cap. 16 - De vendentibus ad pondus, velmensuram non ordinatam et posi-tam per catapanos.
(31) - Statuti Municipali, Par. XII - De officio Camerarii.
(32) - Statuti Municipali, Par. II - Universitas nil dare tenetur Castellano.
(33) - Statuti Municipali, Cap. 87 - De officialibus terrae Pretae, ac omnibus aliis officialibus.
(34) - Statuti Municipali, Cap. 120 - De iudicibus annalibus.
(35) - Statuti Municipali, Par. II - Universitas nil dare tenetur Castellano.
(36) - Statuti Municipali, Cap. 82 - De lucro carceris.

                                                                                   (fine I parte)

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno XIV 2017 - n. 4 Aprile)