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Indice Renato Cifonelli
 
 

Regno di Napoli: confisca dei beni per gli evasori

 

Il 17 marzo 1741 la Regia Camera della Sommaria emanava la Prammatica Prima (1) sulla formazione del Catasto Onciario voluto da Carlo III di Borbone per creare uno strumento fiscale nel quale i pesi fossero con eguaglianza ripartiti ed il povero non fosse caricato più delle sue deboli forze ed il ricco pagasse secondo i suoi averi (2).
La formazione dell'Onciario avvenne attraverso varie fasi la prima delle quali consisteva nella presentazione della Rivela, una specie di dichiarazione dei redditi ante litteram.
Ogni Università, in esecuzione delle Istruzioni della Sommaria (3), provvide ad emanare apposito bando con il quale venne ordinato a tutti i cittadini di presentare entro il termine di giorni otto la propria rivela che doveva essere « lucida, chiara, ed intera, senza man­canza, né difetto alcuno » .
Nella rivela dovevano essere indicati, in particolare: 1]- i dati anagrafici del dichiarante, dei suoi familiari e delle altre persone conviventi; 2]- tutti i beni immobili, rustici ed urbani posseduti; 3]- gli investimenti di capitali e la loro redditività; 4]- le attività lucrative esercitate, nonché i pesi e i tributi ai quali fossero eventualmente assoggettati.
Sulla base di tali dichiarazioni si provvide alla verifica delle rivele, alla valutazione dei beni ed all'indicazione finale del carico tributario di quanti, a qualunque titolo, possedevano beni imponibili nel territorio dell'Università
Queste attività furono demandate ad una apposita Commissione costituita da sei deputati - due per ognuno dei tre ceti nei quali erano distribuiti i cittadini delle Università del Regno - e da quattro estimatori - due cittadini e due forestieri (4).
Poiché pagare le tasse non è avvertito, in genere, come un dovere ma, piuttosto, come una pretesa ingiusta dello Stato alla quale si deve resistere con ogni mezzo, anche nel Settecento, come oggi, due erano le vie da seguire: ignorare del tutto la pretesa fiscale dello Stato rendendosi “invisibili” al Fisco oppure offrire un adempimento parziale dichiarando, per esempio, in modo infedele i propri redditi per contenere la tassazione entro limiti ritenuti più tollerabili.
Per porre freno alle malizie e frodi che l'esperienza dimostra tutto giorno in simili cose praticarsi (5), si prescrissero sanzioni molto severe sino a prevedere l'in-corporazione, cioè la confisca (6), dei beni non dichiarati o dichiarati in modo infedele come risulta dagli estratti della Prammatica che di seguito si trascrivono:
a]- Quale rivela mancandosi di fare, o non facendosi con tutta la verità di sopra espressata, ma difettosa, e mancante di quel che realmente si possiede, e sua effettiva rendita, arte, industria, ed età; oltra d'essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso, si procederà ancora all'Incorporazione di tutto quello meno rivelato, o non rivelato.
E per coloro che non hanno beni, e mancheranno di fare la rivela, incorreranno nella pena di ducati 25, e delle pene suddette se ne applicherà una terza parte al Denunciante, che sarà tenuto secreto, un' altra in beneficio di questa Università, ed un' altra a beneficio del Regio Fisco. [Banno per la formazione ed esibizione delle Rivele (7)]
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b]- Qual rivela non facendosi o facendosi ma senza tutta la verità di sopra espressata, oltra d'essere spergiuro ed incorso nella pena di falso, si procederà all'incorporazione di tutto quello o non rivelato, o meno rivelato, applicandosi una terza parte al Denunciante, il quale sarà tenuto secreto, un' altra in beneficio di questa nostra Università, e l'altra a beneficio del Regio Fisco, oltra la pena d' once d'oro 25 che si esigerà irremisibilmente. [Ordine per le rivele de' Fuochi Assenti (8)]
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c]- Quale rivela non facendosi, o non facendosi con tutta la verità di sopra espressata, cioè difettosa e mancante di quello che realmente si possiede, oltra dell'essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso si procederà all'incorporazione di quello meno rivelato, applicandosi una terza parte al Denunciante, il quale sarà tenuto secreto, un' altra in beneficio di questa Università, e l'altra in beneficio del Regio Fisco, oltra la pena d'once d'oro 25 che si eseguirà irremisibilmente ». [Ordine per le rivele de' Possessori Esteri (9)]
Queste norme ci offrono due motivi di riflessione:
a]- l'irrogazione – oltre alla qualifica di spergiuro ed alla pena di falso - della confisca a favore del Fisco non solo dei beni non dichiarati ma anche di quelli che erano stati oggetto di una dichiarazione ritenuta infedele;
b]- l'intervento di un personaggio squallido, il denunciante, il quale poteva fare affidamento nella sua lucrosa attività su un anonimato garantito dal Fisco: «sarà tenuto secreto», recitavano, in modo accattivante, le istruzioni della Sommaria.
Se è inquietante l'istituzionalizzazione della figura del denunciante anonimo, di un mestierante della delazione destinato a proliferare in una società abbrutita dal sospetto e dalla sfiducia, non si può disconoscere che la previsione normativa di un intervento diretto sul patrimonio degli evasori fiscali potrebbe rappresentare uno strumento di pressione e di persuasione molto forte destinato a scuotere positivamente la società.
In assenza di specifici riscontri documentali si ignora se questa norma sia stata o meno applicata ed eventualmente con quali risultati o se, invece, sia finita nel nulla sommersa dai vari distinguo che da sempre bloccano riforme coraggiose ed incisive.
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NOTE
(1) - VARIO Domenico Alfeno, Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani, 1772, vol. II, pag. 54/70.
(2) - Ibidem, pag. 54.
(3) - Banno per la formazione ed esibizione delle Rivele [VARIO Domenico Alfeno, Pragmaticae, edicta, decreta……, o.c., pag. 55].
(4) - Secondo il Broggia [Trattato dei tributi], l'affidamento della formazione dell'Onciario ai deputati delle università era la peggiore soluzione possibile perché questi non solo non offrivano garanzie di competenza, ma mettevano in dubbio anche l'imparzialità dei lavori nel sospetto che potessero favorire, per amicizia o per convenienza, i concittadini più ricchi.
(5) - VARIO Domenico Alfeno, Pragmaticae, edicta, decreta……, o.c., pag. 54.
(6) - VOCABOLARIO DELLA CRUSCA, 1612, pag. 433: Incorporato, …vale confiscato.
(7) - VARIO Domenico Alfeno, Pragmaticae, edicta, decreta……, o.c., pag. 55.
(8) - Ibidem, pag. 60.
(9) - Ibidem.

Renato Cifonelli
(da Il Sidicino - Anno X 2013 - n. 4 Aprile)